La contabilità di magazzino è stata oggetto di studio del Decreto Fiscale di quest’anno. Dunque sono state introdotte delle novità, come non accadeva da tempo.
Il magazzino è un’area strategica per molte imprese. La conversione in legge del decreto fiscale n.146/2021 ha introdotto alcune novità nella sua contabilità. La prima importante è che la tenuta delle scritture diventa obbligatoria quando:
Inoltre nelle scritture di magazzino devono essere registrate le quantità in entrate ed in uscita di:
Inoltre le rilevazioni dei beni singoli o raggruppati possono essere espressi anche in una forma riepilogativa oppure raggruappati per gruppi con periodicità non superiore al mese. Infine possono essere annotati i cali e le altre variazioni di quantità che costituiscono degli scostamenti tra le giacenza effettivamente presenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture contabili di scarico e carico.
Altro cambiamento importante è quello che prevede di aggiornare i valori espressi in lire con valori espressi in euro. Diciamo che è una decisione presa dopo vent’anni di introduzione a corso legale dell’euro. Inoltre attenzione anche alle piccole variazioni degli importi: gli importi dei ricavi vengono ridotti, mentre il valore delle rimanenze aumentato.
L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti sopra riportati. Le annotazioni delle scritture ausiliari devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. Mentre la stampa si deve effettuare entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine previsto per la dichiarazione dei redditi.
La tenute della contabilità di magazzino è obbligatoria. Qualora un’impresa decidesse di non rispettare quest’ obbligo rischia una sanzione amministrativa, cha va da un minimo di 1.000 a un massimo di 8.000 euro. Inoltre se dalla mancata e regolare visura dovessero emergere azioni di evasione tributaria, la sanzione è raddoppiata.
Infine fini civilistici, l’obbligo di tenuta delle scritture contabili è sancito dall’articolo 2214 del codice civile, secondo cui l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere:
Ma in relazione al tipo di attività e composizione d’impresa ci sono degli ulteriori libri, che sono obbligatori e che la loro omessa tenuta comporta sanzioni. Quindi è meglio verificare quali sono i libri contabili obbligatori da tenere ed affidarsi ad un esperto o a personale qualificato per la giusta tenuta.
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