Il contributo a fondo perduto per le partite Iva non ha cambiato il modo di controllare da parte del Fisco, anche sulle richieste.
Il contributo a fondo perduto per le Partita Iva è stato istituto con il Decreto sostegni, ed ha permesso a molte aziende e professionisti di andare avanti. Soprattutto in questa situazione pandemica, sono molti i contribuenti che hanno tentato ed ottenuto dei sostegni.
Tuttavia il fatto che le imprese chiedano contributi o li ottengano, non fa si che il Fisco non possa effettuare i sui controlli. Anzi, i controlli possono essere fatta sia preventivamente che a seguito dell’erogazione di qualsiasi aiuto. Dunque per errata dichiarazione dei dati, è prevista una sanzione che va da 100% al 200% dei contributo non spettante senza applicazione della definizione agevolata. Infine è prevista anche una reclusione che oscilla da 6 mesi a 3 anni. Ecco i tipi di controlli previsti, sia preventivi che successivi al contributo.
I controlli sono effettuati sia dall’Agenzia delle entrate che dalla Guardia di Finanza. I primi controlli che vengono fatti sono quelli riguardanti il possesso dei requisiti definiti dalla legge:
Una volta presentata l’istanza parte il primo controllo sulla corrispondenza tra i requisiti definiti dalla legge e quelli dichiarati sulla domanda. Quindi potrebbe già esserci qui una sospensiva o un rifiuto dell’istanza. Di solito questo avviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
L’art. 1, comma 9, del decreto Sostegni prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 25, commi da 9 a 14 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), “con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo”. Si tratta di controlli che vengono fatti dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle entrate relativi ai controlli antimafia o per avere contributi non spettanti da soggetti criminali.
Questo perché esiste un Protocollo d’intesa tra i due operatori. Infatti l’agenzia delle entrate mette a disposizione della Guardia di Finanza tutte le informazioni e i dati relativi alle istanze. Dunque è più semplice effettuare tutte le attività di controllo, verifica ed ispezione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sul corretto beneficiario. Saranno poi le autorità a provvedere alle sanzioni, qualora dovessero occorrere. Del resto questi enti esistono anche per questo.
Qualora il contributo sia erogato, ma in realtà non vi è il superameno della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrare può metterci una pezza. Infatti può provvedere al recupero del contributo applicando le disposizioni previste in materia di compensazione di crediti inesistenti.
Il decreto di recupero deve essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo all’erogazione del contributo. La sanzione prevista va dal 100% al 200%. Non solo in caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante è prevista anche una sanzione penale che prevede una reclusione che va da 6 mesi a 3 anni. Questa si applica soprattutto nel caso di truffa nei confronti dell’ Erario.
Infine quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 (comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito).
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