Il decreto Sostegni Ter entrato in vigore il 27 gennaio 2022 prevede la possibilità per le imprese che subiscono un fermo delle attività lavorative di accedere al FIS, Fondo Integrazione Salariale, senza dover versare il contributo addizionale.
L’INPS con la circolare 18 del 2022 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicabilità del decreto e in particolare per proporre le domande di accesso al FIS senza dover provvedere al versamento del contributo addizionale. Questo ammonterebbe al 4% della retribuzione persa dai lavoratori dipendenti. Tale agevolazione può essere fruita per il primo trimestre dell’anno 2022 e la domanda deve essere proposta all’INPS dall’azienda che abbia almeno un dipendente entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. Per le aziende che hanno avuto la sospensione o riduzione nel mese di gennaio 2022 i termini decorrono dal primo febbraio.
L’esonero del versamento dei contributo addizionale non è una novità, infatti era già stato previsto per gli anni 2020 e 2021, ma nel biennio precedente le misure erano sempre connesse all’emergenza Covid, in questo caso invece il decreto Sostegni Ter non fa alcun riferimento all’emergenza epidemiologica. Questo vuol dire che il fermo o la riduzione dell’attività lavorativa può essere dovuta a qualunque causa anche non connessa a chiusure determinate dall’emergenza epidemiologica.
Il Nuovo FIS trova applicazione per le imprese che abbiano almeno un dipendente e non rientrano nel Fondo di Integrazione ordinario o che aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale o a quelli bilaterali alternativi.
Codici Ateco | Tipologia di attività |
55.10 e 55.20 | Turismo/alloggi |
79.10,79.20, 79.90 | Tour operator |
56.10.5 | Ristorazione su treni e navi |
56.21.0 | Catering, banqueting |
56.29 | Mense e catering continuativo su base contrattuale |
56.30 | Bar ed esercizi simili senza cucina |
56.10.1 | Ristorazione senza somministrazione |
93.21 | Parchi tematici |
96.04.20 | Stabilimenti termali |
93.29.1 | Discoteche, sale da ballo, night-club e simili |
93.29.3 | Sale giochi |
93.29.9 | Intrattenimento e divertimento |
49.31 e 49.39.09 | Trasporto terrestre |
52.21.30 | Gestione stazioni per autobus |
49.39.01 | Gestione funicolari, ski-lift e seggiovie |
52.21.90 | Servizi radio per radio taxi |
91.02 e 91.03 | Musei |
52.22.09 | Servizi connessi al trasporto marino o via acqua |
52.23.00 | Servizi connessi al trasporto aereo |
59.13.00 | Distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi |
59.14.00 | Proiezione cinematografica |
96.09.05 | Organizzazione feste e cerimonie |
Possono beneficiare dell’accesso al Fondo Integrativo Salariale tutti i lavoratori subordinati delle aziende viste, tra cui lavoratori apprendisti e lavoratori a domicilio. Inoltre dal 1° gennaio 2022 è cambiato il termine di anzianità di servizio, in passato era richiesta un’anzianità di 90 giorni, ora bastano 30 giorni per poter accedere.
Le settimane di integrazione salariale devono essere conteggiate al fine di determinare le 13 (per aziende fino a 5 dipendenti) o 26 (per aziende con più di 5 dipendenti) settimane del biennio mobile. Devono essere conteggiate nei 24 mesi totali da conteggiare nel quinquennio fisso.
Prima di procedere alla sospensione del lavoro è necessario comunque che l’azienda rispetti la procedura di informazione e di consultazione sindacale.
In presenza di comprovate difficoltà finanziarie, l’azienda potrà richiedere all’INPS il pagamento diretto dell’Integrazione Salariale.
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