L'Agenzia delle Entrate rende note le istruzioni operative per accedere al Patent Box 2022
La Legge di Bilancio 2022 ha apportato novità per il regime agevolato Patent Box, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 febbraio 2022 ha invece fornito indicazioni operative. Ecco i chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria.
Il Patent Box è un regime di tassazione agevolato e opzionale per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Il regime del Patent Box ha avuto delle modifiche con la Legge di Bilancio 2022 e l’Agenzia delle Entrate con la nota del 15 febbraio 2022 ha fornito chiarimenti sulle modalità operative del patent box 2022.
Il regime Patent Box consente di avere una detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di tali opere, la ratio che sottende tale beneficio fiscale è dato dal fatto che comunque tali prodotti prevedono un costo di ricerca.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità, infatti i privilegi fiscali sono limitati alle spese sostenute per l’attività di ricerca, per il potenziamento dei software già in uso, per la tutela e l’accrescimento di software brevetti industriali, prodotti coperti da copyright.
Il provvedimento del 15 febbraio 2022 chiarisce che l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. Una volta esercitata essa ha durata di 5 anni, ma soprattutto è irrevocabile. Infine, è rinnovabile.
Possono optare per il patent box le imprese che si occupano di:
Con il regime del Patent Box è possibile maggiorare al 110% le spese sostenute dall’investitore. Ciò tenendo in considerazione:
Non sono agevolabili le spese per i riallineamenti o le rivalutazione.
Il provvedimento del 15 febbraio al punto 7 chiarisce anche la documentazione che è necessario allegare per poter ottenere l’agevolazione prevista dal regime opzionale.
La documentazione deve essere divisa in due sezioni: sezione A e sezione B.
Nella sezione A devono essere indicati per ciascun periodo di imposta:
Nella sezione B invece devono essere indicati:
Le piccole medie e piccole imprese possono delineare la sezione A e la sezione B de prospetto in forma semplificata.
Per conoscere la differenza tra micro, piccole e medie imprese leggi l’articolo Micro, Piccola e Media Impresa: definizione e differenze
Senza la presentazione della documentazione non è possibile accedere ai benefici. La documentazione deve essere trasmessa all’Amministrazione Finanziaria nel termine di 20 giorni dall’inoltro della richiesta per l’accesso al regime del patent box. Quindi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si indica di voler optare per tale regime.
L’Amministrazione Finanziaria nell’eseguire il controllo della documentazione, può rilevare la presenza di omissioni o parti poco chiare, in questo caso può richiedere informazioni supplementari, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta. In funzione della complessità della documentazione richiesta possono essere disposti termini più ampi.
La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale.
In caso di assenza totale di documentazione l’Amministrazione Finanziaria può recuperare le somme già agevolate con interessi e sanzioni. La documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione. Omissioni ed inesattezze che comunque non impediscano all’Amministrazione Finanziaria di determinare la misura delle agevolazioni non possono portare alla perdita dei vantaggi fiscali.
Al fini del calcolo delle imposte dirette e dell’IRAP, optando per il regime agevolato del Patent Box è possibile maggiorare del 110% le spese sostenute per ricerca e sviluppo nei settori visti. Si riduce quindi in modo notevole l’imponibile. Naturalmente non può essere applicato tale regime alle imprese in regime forfettario (perché non si possono “scaricare” le spese), inoltre non si può applicare a imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Si ottiene inoltre la detassazione al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni prima vista (software, brevetti industriali…).
Infine, in caso di cessione dei beni immateriali (ad esempio di un software) le plusvalenze che ne derivano non concorrono a determinare il reddito imponibile, ciò però a condizione che almeno il 90% dei proventi sia reinvestito prima del secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui è maturata la cessione.
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