Pensione di inabilità: differenze con invalidità civile, assegno ordinario. Guida

aggravamento dell'invalidità civile

Le misure di sostegno in favore di persone con patologie di varia natura sono diverse e hanno presupposti diversi. Purtroppo in questo campo c’è molta confusione, soprattutto sull’assegno ordinario di invalidità, invalidità civile e pensione di inabilità. Cercheremo quindi di fare chiarezza su questi punti.

Cos’è la pensione di inabilità e requisiti

La pensione di inabilità è una prestazione economica che può essere richiesta da lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale INPS e lavoratori parasubordinati. Affinché possa essere riconosciuto tale diritto, è necessario avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali ) di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati negli ultimi 5 anni.

Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è incompatibile con qualunque prestazione lavorativa,  sia con lavoro dipendente, con l’iscrizione alla Camera di Commercio, ad albi professionali, nei coltivatori diretti, negli elenchi degli operai agricoli. Appare evidente da questa introduzione alla pensione di inabilità che la stessa costituisca un diritto esclusivamente per soggetti che non abbiano una residua capacità lavorativa. Il lavoratore deve quindi essere colpito da un’infermità o una patologia che sia causa di una permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.

La pensione di inabilità non è cumulabile con rendite vitalizie erogate dall’INAIL, si tratta in questo secondo caso di rendite erogate in seguito a infortunio sul lavoro che abbiano portato a una menomazione permanente che siano però legate allo stesso evento. Questo implica che se la rendita è erogata, ad esempio per la perdita di un braccio sul lavoro, ma la pensione di inabilità sia invece collegata ad altra patologia, magari anche successiva, si possono continuare a percepire entrambi gli importi.

La pensione di inabilità spetta a coloro che hanno incapacità di deambulare autonomamente e a coloro che necessitano di assistenza continuativa per lo svolgimento delle azioni quotidiane. Viste le peculiarità di questa prestazione, occorre sottolineare che la pensione di inabilità è compatibile con la percezione dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa (il classico accompagnamento).

Come si calcola l’importo della pensione di inabilità?

L’importo si calcola aggiungendo all’importo maturato in base all’anzianità contributiva, contributi ulteriori fino al raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione.

Cos’è l’assegno ordinario di invalidità e requisiti

L’assegno ordinario di invalidità (IO) si differenzia dalla pensione di inabilità per il fatto che è di spettanza di coloro che hanno la perdita di almeno 2/3 della capacità lavorativa, in riferimento comunque alla tipologia di lavoro effettivamente svolto. Questo implica che, a differenza della pensione di inabilità, vi è una residua capacità lavorativa e quindi non è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro o professionale. Da ciò deriva che si può essere iscritti in ordini professionali, si può svolgere lavoro dipendente con mansioni che siano comunque compatibili con la propria disabilità.

Il rinnovo

Si ottiene il riconoscimento a percepire l’assegno ordinario di invalidità a fronte di una infermità permanente di natura mentale o fisica. L’assegno viene corrisposto per un periodo di 3 anni, su domanda dell’interessato può essere prorogato per ulteriori 2 periodi di 3 anni ciascuno. Dopo la terza proroga diventa definitivo. Il rinnovo deve essere chiesto dal beneficiario nel periodo intercorrente tra i sei mesi antecedenti e i 120 giorni successivi alla scadenza del triennio. In caso di omissione si decade dal beneficio. Deve essere ricordato che in qualunque momento l’INPS può sottoporre a revisione il titolare della prestazione, come disciplinato dall’art. 9 della Legge 222/1984 .

Se il lavoratore dopo l’inizio della percezione dell’assegno ordinario di invalidità continua a svolgere attività lavorativa, l’accertamento sanitario avviene con cadenza annuale. I requisiti contributivi sono gli stessi previsti per la pensione di inabilità.

Il periodo in cui si è fruito dell’assegno ordinario di invalidità, se erogato senza il lavoratore abbia continuato l’attività lavorativa, viene considerato utile ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Raggiunti tali requisiti viene quindi trasformato in pensione di vecchiaia e quindi gli importi sono “aggiornati”.

Sottilineiamo ora che l’importo dell’assegno ordinario di invalidità non è fisso, ma come per la pensione ordinaria dipende dalla situazione contributiva del titolare. Non è previsto un requisito anagrafico per ottenere tale trattamento e neanche un requisito economico. Viene riconosciuto semplicemente a coloro che hanno un’infermità da cui residui meno di un terzo di capacità lavorativa.

Invalidità civile: differenze con l’assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità a sua volta non deve essere confuso con l’invalidità civile. L’invalidità civile è una prestazione assistenziale, viene erogata in favore di coloro che hanno una percentuale di invalidità di almeno il 33%. Le prestazioni a cui si ha però diritto dipendono dal grado di invalidità:

  • dal 33% al 73% si ha diritto ad assistenza sanitaria ed agevolazioni fiscali;
  • dal 46%  iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata;
  • per percentuali dal 66% all’esenzione dal ticket sanitario;
  • dal 74% al 100% si ha diritto a prestazioni economiche.

A differenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, in questo caso non si tiene in considerazione il requisito contributivo, inoltre l’importo dell’invalidità civile è fisso e riconosciuto a coloro che hanno un’invalidità dal 74% al 100%, cioè non è determinato in base ai contributi.

Per conoscere gli importi leggi l’articolo: Adeguamento indennità di invalidità 2022: piccoli importi maggiorati.

Ci sono inoltre limiti reddituali, cioè non ha diritto alla percezione dell’assegno di invalidità civile chi supera determinati limiti di reddito. Tali limiti variano anche in base alla tipologia di invalidità quindi non è questa la sede per approfondire questo tema.

Revisione e rivedibilità

Cambia anche la procedura per la revisione, solitamente nel verbale di accertamento si dispone la rivedibilità e la commissione indica anche il limite temporale entro il quale si prevede la nuova visita. Lo stesso varia da 2 a 5 anni, dipende dall’età e dalla patologia che hanno portato al riconoscimento dell’invalidità civile. Anche questa è una differenza rispetto all’assegno ordinario di invalidità. La rivedibilità solitamente si applica anche a coloro che hanno patologie irreversibili. Solo per alcune patologie indicate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, in ottemperanza dell’articolo 25, comma 8, della Legge n.114/14 è esclusa la rivedibilità. Anche questa è una differenza rispetto all’assegno ordinario di invalidità.

La reversibilità: quando spetta?

Un’altra differenza tra pensione di inabilità e invalidità civile è data dalla reversibilità, infatti la pensione di inabilità essendo una prestazione economica previdenziale legata alla situazione contributiva è reversibile, quindi in caso di morte il coniuge e gli aventi diritto possono accedere alla pensione superstiti.

Non è reversibile neanche l’assegno ordinario di invalidità.