L'INPS chiarisce la pensione di reversibilità, o superstiti, spetta anche al coniuge separato con addebito
Novità per i coniugi separati: la pensione di reversibilità o superstiti spetta indipendentemente dal titolo della separazione (con addebito o senza addebito) e dalla corresponsione dell’assegno alimentare.
L’INPS con la Circolare 19 del 1° febbraio 2022 ha chiarito alcune disposizioni. L’INPS riprende la circolare 185 del 2015 in cui aveva specificato che la pensione di reversibilità era di spettanza del coniuge separato nel caso in cui, nonostante l’addebito della separazione, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno alimentare. Questa disposizione però di fatto era stata superata dalla giurisprudenza. La Corte Costituzionale con la sentenza 286 del 1987 ha infatti stabilito che la pensione di reversibilità spetta al coniuge separato indipendentemente dal titolo della separazione.
Di conseguenza trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che non richiede l’assenza dell’addebito per riconoscere il diritto alla pensione superstiti.
L’INPS nella circolare chiarisce anche cosa succede con i rapporti pendenti. Per le domande presentate successivamente alla circolare devono essere applicate le nuove disposizioni. Per i rapporti pendenti, quindi per le richieste inoltrate e non ancora definite, si applicano ugualmente i nuovi criteri.
Nella circolare l’INPS sottolinea anche che è necessario riesaminare le domande respinte alla luce dei nuovi orientamenti. Vi sono però condizioni e limiti per fare ciò. In primo luogo è necessaria una nuova istanza da parte del coniuge separato la cui domanda per la pensione superstiti sia stata oggetto di rigetto. Inoltre, affinché si possa presentare la domanda e questa possa ottenere l’accoglimento, è necessario che non sia presente una sentenza passata in giudicato.
In caso di giudizi in corso, in primo grado o in appello, le strutture territoriali dell’INPS dovranno accogliere le istanze nei limiti della prescrizione quinquennale. Per i ricorsi amministrativi, dove possibile, le sedi territoriali INPS dovranno agire in autotutela.
Può capitare che in assenza di coniuge altri soggetti abbiano ottenuto il riconoscimento della pensione di reversibilità, ad esempio i figli. Cosa succede in questi casi? L’INPS nella circolare 19 del 2022 chiarisce che in questo caso si rende necessaria la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata con effetto dalla decorrenza originaria, cioè dalla morte del soggetto titolare del diritto alla pensione.
Emerge da questa disamina che l’obiettivo dell’INPS è evitare/ ridurre il contenzioso in tale materia. Si adegua così all’interpretazione giurisprudenziale prevalente. Inoltre vita che possano esservi trattamenti diversi in situazioni analoghe, dovute alla mancata presentazione di ricorsi oppure da interpretazioni diverse operate dai vari giudici.
Naturalmente la questione si tratta in modo diverso in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero se i coniugi hanno perfezionato il divorzio. Occorre anche ricordare che non sempre ritornare a convivere interrompe la separazione.
Inoltre anche il TFR deve essere diviso con il coniuuge sebbene divorziato o separato. Per sapere come viene calcolato, leggi l’articolo: TFR e divorzio: quando l’ex coniuge ha diritto a una quota
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