Novità dall’Inps in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) e quindi novità anche per uno degli adempimenti più discussi per i datori di lavoro. Vengono aggiornate le cifre relative al cosiddetto ticket licenziamento, contributo dovuto dal datore di lavoro nel caso di interruzione del rapporto di lavoro con un proprio dipendente.
Proprio partendo dalla circolare n° 26 dello scorso 16 febbraio con cui l’Inps aggiorna i valori della Naspi, della Dis.Coll e degli altri ammortizzatori sociali, vediamo cosa è cambiato per il Ticket licenziamento. Perché inevitabilmente tale contributo, che i datori di lavoro devono versare per i licenziamenti dei dipendenti, cambia. Parliamo di dipendenti assunti a tempo indeterminato che a causa del licenziamento, rientrano nel perimetro della Naspi indipendentemente dal requisito contributivo.
Il ticket licenziamento è un contributo che alcuni datori di lavoro devono erogare a seguito di licenziamento di un loro lavoratore subordinato assunto precedentemente. L’assunzione come vedremo, deve essere stata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un adempimento a cui sono assoggettati alcuni datori di lavoro ormai dal lontano 2013, da quando fu introdotto dai legislatori tramite nuova legge.
Fu la legge n° 92 del 28 giugno 2012 ad introdurre questo adempimento a carico dei datori di lavoro. In base ai dettami normativi introdotti con questa legge, il ticket ha iniziato a gravare sulle interruzioni dei rapporti di lavoro. Un contributo a carico del datore di lavoro dovuto come partecipazione alla spesa che lo Stato deve sostenere per la Naspi teoricamente spettante al lavoratore licenziato. Contributo dovuto nei casi d’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con motivazioni identiche a quelle che danno diritto alla Naspi. Infatti il ticket è dovuto se l’interruzione da diritto alla Naspi per il lavoratore dipendente. In questo caso il datore di lavoro deve versare un corrispettivo.
A far data dal primo gennaio 2013 infatti, in capo al datore di lavoro ricade l’onere di versare una somma di denaro pari al 41% del massimale mensile di indennità di disoccupazione. E il versamento varia in base alla anzianità del lavoratore licenziato, perché occorre versare il corrispettivo ogni 12 mesi di anzianità aziendale del dipendente negli ultimi 3 anni.
Come dicevamo, variando i massimali Naspi spettanti a seguito della nuova circolare Inps dello scorso 16 febbraio, cambiano gli importi dovuti dai datori di lavoro come ticket licenziamento.
Il contributo, per l’anno 2022 è pari a 557,92. Lo si desume dagli aumenti delle soglie della Naspi, senza però che l’Inps abbia in qualche modo fatto riferimento a nuove soglie per questo contributo in capo al datore di lavoro sui licenziamenti. Ne parla anche il sito “dottrinalavoro.it” che ha prodottole stime sulle nuove cifre sul ticket per il licenziamento, partendo proprio dalla nuova circolare Inps sugli ammortizzatori sociali.
Infatti, dal momento che l’importo soglia della nuova Naspi 2022 è pari a 1.360,77 euro, il suo 41% è pari proprio a 557,92 euro. Stando a questa nuova soglia, su un rapporto di lavoro che si interrompe con causali che danno diritto alla Naspi, se si tratta di un lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato da molto tempo si può arrivare a dover versare oltre 1.670 euro (il contributo annuale moltiplicato per 3 anni). A fugare dubbi, vanno sottolineate alcune cose.
Il contributo è commisurato all’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro e calcolato in mesi fino ad un massimo di 36 mesi. Il mese intero di lavoro è inteso come quello con assunzione superiore a 15 giorni. Se da un lato si deve distinguere tra lavoro a tempo indeterminato, per cui il contributo è dovuto, e lavoro a termine per cui esso non è dovuto, non si fanno altre distinzioni. Infatti nulla cambia per il ticket licenziamento tra lavoro full-time o part-time.
L’obbligo del versamento è da risolvere entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui si materializza il licenziamento. Non si può versare a rate. Va ricordato infine che il ticket licenziamento è dovuto per le seguenti tipologie di interruzione del rapporto di lavoro:
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