Quando si può richiedere l’anticipo del Trattamento di fine rapporto (Tfr)? Le casistiche per chiedere in anticipo quanto sarà dovuto al termine dell’attività lavorativa devono rispettare le condizioni previste dal Codice civile. Il lavoratore deve sempre motivare la richiesta di anticipo del Tfr. È quanto stabilisce l’articolo 2120 del Codice civile al comma 6, secondo il quale il lavoratore dipendente può chiedere l’anticipo del Tfr per una quota non superiore al 70% rispetto a quanto maturato alla data della richiesta.
La richiesta di anticipo del Trattamento di fine rapporto, tuttavia, deve soddisfare determinate condizioni. Innanzitutto, il lavoratore deve avere un’anzianità di servizio presso lo stesso datore di non meno di otto anni. Inoltre, le richieste di anticipo del Tfr, effettuate da tutti i dipendenti, non devono superare il limite annuo del 10% degli avanti diritto. Ovvero le richieste non devono essere superiori al 4% del numero totale dei dipendenti in organico all’inizio di ogni anno.
Ulteriori condizioni per la richiesta di anticipo del Trattamento di fine rapporto riguardano le spese da effettuare da parte dell’avente diritto. Si tratta spese:
Ulteriore condizione da rispettare per la richiesta di anticipo del Tfr riguarda i congedi parentali. Il primo congedo è legato alla maternità: per questi casi, l’anticipo del trattamento di fine rapporto del 70% massimo, deve essere commisurato alla retribuzione perduta nel periodo di congedo e agli ipotetici oneri contributivi. Inoltre, si può richiedere l’anticipo per finanziare il congedo per la formazione, ovvero il completamento delle scuole dell’obbligo o l’ottenimento del diploma di maturità o della laurea. Il congedo può essere richiesto anche per il diploma di laurea universitario o per partecipare a corsi di formazione professionale inerenti attività differenti a quelle favorite o finanziate dal datore di lavoro.
Per il congedi legati alla formazione, la legge numero 53 del 2000 stabilisce, all’articolo 5, che la richiesta può provenire sia dai dipendenti pubblici che da quelli privati purché il richiedente abbia non meno di 5 anni di servizio presso lo stesso ente pubblico o la medesima azienda. Inoltre, la richiesta di anticipo del Trattamento di fine rapporto per congedi necessari alla formazione può avvenire per un periodo di tempo massimo di undici mesi. Il periodo può essere sia frazionato che continuativo durante tutta la vita lavorativa.
Oltre alle richiamate limitazioni riguardo alla richiesta di anticipo del Trattamento di fine rapporto, i contratti collettivi nazionali possono prevedere ulteriori restrizioni. In tal caso è necessario verificare sul proprio contratto di lavoro se vi siano delle limitazioni alla richiesta di anticipo del Tfr. Ricorrendone le condizioni, il richiedente può chiedere l’anticipo del Trattamento di fine rapporto un’unica volta durante tutto il rapporto di lavoro con la stessa azienda. Quanto preso di anticipo, deve essere detratto dall’ammontare del Trattamento di fine rapporto accumulato a favore del lavoratore dipendente.
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