I lavoratori al termine del rapporto di lavoro hanno diritto al Trattamento di Fine Rapporto o al Trattamento di Fine Servizio. E possono richiederne un anticipo visto che non sempre gli emolumenti come il TFS o il TFR maturato, vengono erogati perfettamente al termine del rapporto di lavoro. Per esempio se si tratta di chi va in pensione, l’anticipo è assai lieto visto che potrebbero servire soldi per i progetti più disparati.
E l’anticipo spesso viene richiesto ad una banca, che si sostituisce di fatto a quello che dovrebbe erogare il datore di lavoro. Un anticipo sotto forma di finanziamento quindi, con una garanzia che è lo stesso TFR o TFS spettante. La domanda che molti si pongono è se ci sono vantaggi fiscali. Qualcuno sostiene che ci siano vantaggi fiscali non indifferenti nel richiedere questo genere di emolumento anticipato. Ma è vero o è una falsa speranza? Vediamo la guida approfondita alla materia, alla luce delle tante novità introdotte.
Sono i dipendenti statali e del pubblico impiego quelli a cui le normative vigenti offrono la possibilità di anticipare il TFR o il TFS. Lo ha previsto una legge del 2019. Si può chiedere una parte del TFS o TFR maturato o anche l’intero trattamento. Il dipendente pubblico ha diritto a ricevere la cosiddetta buonuscita alla fine del rapporto di lavoro. Ciò che viene accantonato mese per mese durante gli anni di servizio, può essere riscosso dopo essere andati in pensione.
Dal momento che per gli statali i tempi di attesa sono piuttosto lunghi per ricevere la liquidazione, ecco che le normative hanno concesso la possibilità di richiedere un anticipo. Anche perché in alcuni casi i tempi di attesa sono biblici. Infatti per chi va in pensione con la quiescenza di vecchiaia, si tratta di 16 mesi di attesa dalla data di uscita dal lavoro. Se invece si esce per collocamento a riposo d’ufficio o per chiusura del rapporto di lavoro per scadenza, si aspettano 15 mesi. Peggio ancora se si lascia il lavoro per dimissioni volontarie o per pensioni diverse da quelle di vecchiaia, cioè con i pensionamenti anticipati. In questo caso l’attesa supera i 2 anni. Sono infatti 27 mesi per chi esce con 41 anni e 10 mesi di contributi.
Richiedere un finanziamento o un prestito in banca per l’anticipo del TFR o del TFS è una opzione che per quanto detto prima, può tornare piuttosto utile ai più. Proprio alla luce dei lunghissimi tempi di attesa.
È stato il decreto legge n° 4 del 2019, precisamente l’articolo 26 comma 7 che ha introdotto la possibilità di chiedere l’anticipo del versamento del TFR o del TFS tramite prestito bancario. Ed essendo un finanziamento bancario, inevitabile che ci siano interessi da pagare.
Le somme erogate come anticipo del TFS e del TFR non vanno inserite in dichiarazione dei redditi, che sia il modello 730 o il modello Redditi PF poco importa. Infatti gli emolumenti anticipati di Trattamento di Fine Servizio o di Fine Rapporto, non sono assoggettati alle imposte sui redditi non concorrendo alla formazione della base imponibile. Ma nemmeno gli interessi pagati sul prestito vanno inseriti. Infatti non è previsto niente a livello di detrazione fiscale per gli interessi pagati sull’anticipo. Nonostante ciò che si diceva, niente possibilità di scaricare una parte degli interessi dal reddito.
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