Unione Europea estende al 30 giugno 2022 le deroghe agli aiuti per agricoltura, pesca e silvicoltura
Arriva il bonus sui carburanti per le imprese dell’agricoltura e della pesca mediante credito di imposta. È il decreto legge numero 21 del 2022 (cosiddetto “decreto Energia”) che prevede, all’articolo 18, un credito di imposta pari al 20% sui carburanti utilizzati per le attività della pesca e agricole. Per il bonus sono stati stanziate risorse per oltre 140 milioni di euro. L’ammontare del credito di imposta maturato può essere utilizzato in compensazione o mediante cessione entro il 31 dicembre 2022.
Il bonus previsto per i carburanti utilizzati in agricoltura e per la pesca, dunque, prevedono un credito di imposta del 20% sui costi sostenuti. Il calcolo va fatto al netto dell’Iva. I costi dei carburanti per i quali si può ottenere il bonus devono essere stati sostenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il credito di imposta può essere richiesto per l’acquisto della benzina e del gasolio necessario per la trazione dei mezzi utilizzati per svolgere l’attività stessa. Il bonus deve essere calcolato sull’ammontare della spesa sostenuta documentata mediante relativa fattura di acquisto.
Peraltro, il decreto “Energia” non fa riferimento al carburante agricolo agevolato che, ogni anno, le regioni assegnano alle imprese agricole in base all’estensione delle colture, dei terreni e degli allevamenti, nonché delle attrezzature usate. Si ritiene pertanto che il calcolo del credito di imposta debba avvenire sia per i carburanti agevolati che per la generalità dei carburanti stessi, gasolio e benzina, necessari per lo svolgimento delle varie attività.
Il credito di imposta, inoltre, può essere cumulato con altre agevolazioni purché la somma degli aiuti non superi l’importo del costo sostenuto. Inoltre, il bonus sui carburanti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). E nemmeno per le imposte sui redditi.
Il credito di imposta maturato sui carburanti utilizzati per le attività agricole e per la pesca può essere anche ceduto a terzi. Tuttavia, in questo caso, è necessario il visto di conformità delle spese. Dopo la prima cessione, il credito di imposta può essere ulteriormente fatto circolare ma solo per ulteriori due cessioni. Queste ultime devono essere effettuate a favore di istituti bancari o intermediari finanziari che siano abilitati dalla Banca d’Italia secondo quanto prevede l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Anche la cessione del credito di imposta relativa al bonus carburanti delle imprese agricole e della pesca può avvenire entro il 31 dicembre 2022. In ogni caso, ulteriori delucidazioni sul bonus carburanti delle imprese del settore arriveranno con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate atteso entro i 30 giorni susseguenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Energia”. Nel nuovo provvedimento si attendono ulteriori informazioni relative alle modalità di cessione del credito di imposta e alla tracciabilità del credito stesso.
Infine, non vi sono indicazioni specifiche relative alle modalità di pagamento dei carburanti. Risulta pertanto consentito il pagamento in contanti nel limite odierno dei 2 mila euro. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate si era espressa nel 2018 con la risposta numero 13 chiarendo che, per i titolari di reddito agrario e per l’adozione del regime speciale dell’Iva, è possibile il pagamento in contante.
Le pensioni del defunto ex premier tornano in auge: scopri tutto quello che ti spetta…
Veramente si parla di coprifuoco estivo 2025 dalle 21? Facciamo chiarezza in merito. L'estate è…
Una brutta notizia per milioni di consumatori: il marchio di supermercati più conosciuto nel nostro…
L'educazione alimentare è un percorso di inesauribile apprendimento. È fondamentale in tal senso utilizzare correttamente…
Luce e gas non sono mai stati così tanto amici e alleati del bilancio familiare.…
Uno stipendio minimo di 1000 euro al mese per tutti a partire da oggi: non…