Come funziona il meccanismo della cessione dei crediti di imposta e dello sconto in fattura per il superbonus 110% e per gli altri bonus edilizi dopo il 26 febbraio 2022? La possibilità di esercitare una delle due opzioni è stata rivista nel tempo dopo la formulazione originaria del decreto legge numero 34 del 2020. L’articolo 121 permetteva di cedere senza limiti il credito di imposta dopo l’esecuzione dei lavori per sfruttare le agevolazioni edilizie. A causa delle irregolarità riscontrate soprattutto sulla cessione dei crediti di imposta si è dato vita a vari interventi correttivi.
Dapprima, sulla cessione del credito di imposta è intervenuto il decreto legge numero 157 del 2021 (il cosiddetto “decreto Antifrodi“); poi il decreto legge numero 4 del 2022 (il decreto “Sostegni Ter”); infine il decreto legge numero 13 del 2022 (il decreto “Frodi”). Come si può intuire, i vari provvedimenti hanno profondamente modificato il quadro delle cessioni del credito di imposta e dello sconto in fattura ridisegnando una nuova disciplina a sostegno della legalità dello strumento di moneta fiscale.
Pertanto, cosa avviene con la nuova disciplina quando si comunica di voler utilizzare una delle due opzioni conseguenti agli interventi in edilizia del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi minori dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta? Le due comunicazione sono essenziali per determinare le agevolazioni fiscali spettanti a partire dal 26 febbraio 2022, giorno nel quale sono entrate in vigore le norme del decreto legge numero 13 del 2022 (decreto “Frodi”).
Nel caso di applicazione dello sconto in fattura in conseguenza di interventi rientranti nel superbonus 110% o di altri bonus edilizi, i fornitori che lo hanno applicato possono, a loro volta, cedere il conseguente credito di imposta a qualunque soggetto. Si tratta, in questo caso, della prima cessione del credito maturato a seguito dell’applicazione dello sconto in fattura. Dopo la prima cessione, il cessionario che riceve il credito di imposta può procedere con una nuova cessione. Si tratta della seconda cessione che deve, però, essere fatta soltanto verso soggetti abilitati e vigilati.
I soggetti abilitati e vigilati a ricevere il credito di imposta maturato a seguito dello sconto in fattura, a partire dalla seconda cessione, sono:
Sempre verso i soggetti abilitati, si può procedere con una terza e ultima cessione del credito di imposta maturato. Non vi sono, pertanto, altre operazioni di cessione di credito di imposta al superamento della terza.
Nel caso di scelta dell’altra opzione per ottenere il beneficio fiscale derivante da interventi in superbonus 110% o per altri bonus edilizi, ovvero la cessione del credito di imposta, il beneficiario può trasferire a chiunque, come prima cessione, il credito maturato. Il cessionario, che riceve il credito di imposta, lo può a sua volta traferire (seconda cessione) a un soggetto abilitato e vigilato. Il decreto “Frodi”, per le operazioni dal 26 febbraio 2022, permette anche una terza cessione, sempre nei riguardi di un soggetto abilitato e vigilato. Non vi sono altre cessioni del credito di imposta che si possono effettuare ulteriori alla terza.
Per le cessioni dei crediti di imposta con comunicazione di opzione trasmessa entro il 25 febbraio 2022 (giorno precedente a quello di entrata in vigore del decreto “Frodi”), l’Agenzia delle entrate ha pubblicato le Faq in data 17 marzo su come comportarsi. In particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso di prima cessione da parte del beneficiario della detrazione fiscale conseguente ai lavori di superbonus 110% o di altri bonus edilizi (o anche di sconto in fattura), il credito maturato può essere ceduto un’unica volta a qualsiasi soggetto.
Successivamente si può procedere a due ulteriori cessioni a soggetti abilitati e vigilati. La prima cessione deve essere stata comunicata all’Agenzia delle entrate a partire dal 17 febbraio 2022 per poter procedere con le altre due cessioni. Se si tratta dello sconto in fattura a essere stato comunicato a partire dal 17 febbraio 2022, allo si può procedere con una sola cessione a qualsiasi soggetto più ad altre due successive cessioni del credito di imposta ma solo a soggetti vigilati e abilitati.
Se la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura per lavori in superbonus e bonus edilizi è avvenuta entro il 16 febbraio 2022 ed è successiva alla prima cessione, si può procedere nel seguente modo:
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