Sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr, il trattamento di fine rapporto, si pagano le tasse. Nella fattispecie, si tratta di un’imposta sostitutiva che è a carico dell’ente pensionistico o del datore di lavoro. Inoltre, per il versamento dell’imposta sostitutiva ci sono annualmente delle scadenze ben precise da rispettare.
Vediamo allora, nel dettaglio, come e quando si versano all’Agenzia delle Entrate le imposte sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (Tfr). Ed anche quali sono i codici tributo da indicare.
La rivalutazione del trattamento di fine rapporto, in particolare, avviene attraverso due tassi, di cui uno fisso ed uno variabile. Il tasso fisso e quello variabile, in particolare, vanno a formare quello che viene definito come coefficiente di rivalutazione del Tfr. Che si applica alla fine di ciascuno anno. Oppure al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel dettaglio, per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr le scadenze annuali sono due. Ovverosia, l’appuntamento con l’acconto, entro e non oltre il 16 dicembre di ogni anno, e l’appuntamento con il saldo il cui termine ultimo, invece, è fissato per il 16 febbraio dell’anno successivo così come si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Considerando che le imposte sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr si versano sempre in due tranche, i codici tributo da indicare sono due. Ovverosia, il codice tributo 1712 per l’acconto, ed il codice 1713 per il saldo dell’imposta sostitutiva.
Su quale modello di pagamento si utilizza per versare le tasse sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (Tfr), tanto per l’acconto quanto per il saldo si utilizza l’F24. Indicando i codici tributo sopra riportati. Inoltre, se il datore di lavoro ha crediti maturati per altre imposte o contributi, questi per il versamento dell’imposta sostitutiva si possono portare in compensazione direttamente nel modello di versamento e di pagamento unificato F24.
Sempre in compensazione, fino all’ammontare dell’imposta sostitutiva che è dovuta, il datore di lavoro può portare pure il credito che deriva dal prelievo anticipato sui Tfr. Inoltre, ed in alternativa, per la determinazione dell’acconto da versare sull’imposta sostitutiva, entro e non oltre il 16 dicembre di ogni anno come sopra accennato, è possibile avvalersi del metodo di calcolo storico oppure del metodo di calcolo previsionale.
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