Arrivano crediti di imposta per tutte le impresse per i consumi di energia elettrica e di gas. Gli aiuti, infatti, andranno sia a favore delle imprese energivore e gasivore che per tutte le altre imprese, anche per quelle che ne fanno un uso moderato. Sul credito di imposta è ammissibile la cessione del bonus ottenuto che va dal 12% al 25% per ridurre le spese per l’energia e il gas. Ma per la cessione dei crediti è necessario il visto di conformità. Le ultime novità arrivano dal decreto legge “Energia” che ha alzato le percentuali di credito di imposta dei precedenti provvedimenti.
Il credito di imposta andrà dal 12% al 25% sui costi dell’energia o del gas da calcolare a seconda delle imprese beneficiarie. L’ultimo provvedimento, in ordine di tempo, il decreto legge numero 21 cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo 2022, contiene infatti disposizioni urgenti per contrastare gli effetti derivanti dalla crisi in Ucraina. Aiuti sono previsti per le imprese che utilizzino in larga scala energia elettrica e gas naturale, ma anche alle altre imprese che ne facciano un uso più moderato.
Tra queste ultime, le imprese non energivore potranno beneficiare del credito di imposta del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Si tratta di imprese che abbiano dei contatori di energia di potenza almeno pari a 16,5 kilowatt. In altre parole non devono essere le imprese individuate dal decreto ministeriale del 21 dicembre 2017. Per beneficiare del credito di imposta è necessario predisporre le fatture di acquisto che testimonino il sostenimento dei relativi costi. Per ottenere il bonus, consistente nel credito di imposta, le imprese nel primo trimestre del 2022 devono aver subito un aumento dei costi per kilowatt/ora eccedente il 30% rispetto al prezzo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019.
Per le imprese che non abbiano forti consumi di gas naturale il credito di imposta è nella misura del 20% sul costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica, purché non si tratti di usi termoelettrici. Le imprese beneficiarie sono quelle individuate dall’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo 2022. Anche in questo caso, l’incremento di costo per il gas naturale deve essere eccedente il 30% nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. La media dei prezzi è calcolata sulle informazioni fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I prezzi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme).
Il credito di imposta riconosciuto alle imprese per l’aumento dei costi del gas naturale può essere utilizzato solo in compensazione. Lo stesso bonus può essere anche cumulato con altre agevolazione applicate i medesimi costi. Tuttavia, l’ammontare delle agevolazioni non deve eccedere l’ammontare totale del costo. Inoltre, il credito di imposta sul gas non concorre a formare il reddito dell’impresa e nemmeno alla base imponibile dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).
Per le imprese energivore e gasivore il decreto legge “Energia” ha provveduto ad aumentare la percentuale del credito di imposta da riconoscere. Infatti, sia per l’energia elettrica che per il gas, il bonus era già previsto dal decreto legge numero 17 del 2022 che stabiliva, rispettivamente, percentuali di credito di imposta pari al 20% e al 15%. Con il nuovo decreto numero 21 del 2022, le percentuali di credito di imposta sui costi dell’energia elettrica e del gas, per le imprese che ne facciano largo uso, sono aumentate di cinque punti percentuali. Pertanto, i nuovi crediti di imposta sono pari al 25% per l’energia elettrica e al 20% per i costi del gas.
Per la richiesta del credito di imposta è necessario che le imprese che fanno largo uso di energia elettrica abbiano subito incrementi di costi superiori al 30%. La percentuale deve essere confermata dal raffronto tra la media dei consumi del primo trimestre di quest’anno con quella del 2019. Le imprese del gas dovranno procedere con il confronto dei prezzi medi del gas tra il primo trimestre di quest’anno e quello del 2019.
Il credito di imposta derivante dall’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas naturale, per le imprese che ne facciano largo utilizzo, è cumulabile con altre agevolazioni inerenti gli stessi costi. L’utilizzo può essere fatto a decorrere dal secondo trimestre del 2022 e fino al 31 dicembre prossimo e può avvenire in compensazione. Il bonus non concorre alla formazione del reddito di impresa e alla base imponibile ai fini dell’Irap.
Le imprese energivore e gasivore possono anche cedere il credito di imposta accumulato sugli aumentati costi dell’energia elettrica e del gas. La cessione può avvenire per l’intero importo del bonus ad altri soggetti quali banche e intermediari finanziari. Lo prevede l’articolo 9 del decreto legge “Energia” che allarga la possibilità di cessione del credito di imposta anche alle imprese agevolate richiamate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.
Dopo la prima cessione, vi è la facoltà di ulteriori due cessioni, purché effettuate nei confronti di istituti bancari e di intermediari finanziati abilitati secondo quanto prevede l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Per la cessione dei crediti di imposta relativi al bonus per l’energia elettrica e il gas, le imprese dovranno adempiere al visto di conformità. In particolare, l’adempimento riguarda i dati inerenti la documentazione che attesti la presenza dei requisiti che danno diritto al credito di imposta. Tale documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale. In ogni caso, maggiori specifiche della cessione del credito di imposta e dei visti di conformità sono attesi da un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento arriverà entro i 30 giorni susseguenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
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