Dal 7 febbraio stop alle cessioni multiple per i bonus edilizi
Tra i vari adempimenti che spettano ai contribuenti nel caso di lavori per il superbonus 110% o degli altri bonus edilizi per la detrazione fiscale diretta, per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, rientra l’attestazione o l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. In vari casi, soprattutto per la detrazione diretta, l’attestazione non è richiesta. Nei casi di cessione del credito di imposta vi sono varie modalità per ottemperare all’adempimento. Ecco, dunque, quando l’attestazione va fatta e per quali bonus e superbonus edilizi l’asseverazione deve seguire specifiche regole fissate dalle norme.
Nel caso del bonus ristrutturazione non serve l’attestazione di congruità delle spese se il contribuente utilizza la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Serve invece, dal 12 novembre 2021, il contribuente utilizza la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura l’asseverazione è necessaria. Tuttavia, fanno eccezione i lavori realizzati per un importo inferiore ai 10 mila euro e quelli in edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, invece, serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. L’obbligatorietà vige alla conclusione degli interventi, per lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’attestazione è obbligatoria anche per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, a eccezione dei lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.
Nel caso di ecobonus rientrante nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria per la detrazione fiscale diretta. L’attestazione, in questo caso, rientra nell’asseverazione dei requisiti tecnici e va inviata all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo è necessario ottemperare all’asseverazione nel caso in cui ci si serva della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura. Il termine per l’invio all’Enea è sempre di 90 giorni.
I lavori sulle fonti rinnovabili con installazione o con l’integrazione dell’impianto di climatizzazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche presentano adempimenti simili. Nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi non c’è bisogno dell’attestazione di congruità delle spese. Risulta obbligatoria, invece, nel caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. L’obbligatorietà vige dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In entrambi i casi, non si procede con l’asseverazione nel caso di lavori entro i 10 mila euro di importo o per quelli in edilizia libera.
Per il bonus facciate non eco ed eco, gli adempimenti divergono. Infatti, l’asseverazione di congruità delle spese serve:
L’asseverazione di congruità delle spese sostenute non è necessaria solo nel caso di sisma bonus ordinario per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%, invece, risulta obbligatoria alla conclusione degli interventi di riduzione del rischio sismico. L’attestazione deve essere depositata presso lo Sportello unico dell’edilizia del comune dell’immobile dove sono stati realizzati gli interventi. Tale attestazione non serve se i lavori rientrano nel super sisma bonus acquisti. Per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, l’attestazione di congruità delle spese è sempre necessaria. In particolare, per il sisma bonus ordinario è obbligatoria dal 12 novembre scorso ed è contenuta nell’attestazione di riduzione del rischio sismico. L’asseverazione va depositata allo Sportello unico per l’edilizia nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. I lavori in edilizia libera e quelli entro i 10 mila euro sono esclusi dall’asseverazione.
Nel caso di lavori inerenti gli impianti del fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l’asseverazione di congruità delle spese non serve se il contribuente sceglie la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Risulta invece necessaria dal 12 novembre 2021 per la cessione del credito di imposta. O per l’applicazione dello sconto in fattura, a eccezione dei lavori in edilizia libera o per importi entro i 10 mila euro. Se gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo rientrano nel superbonus 110% come lavori trainati, l’asseverazione di congruità delle spese serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta. In tal caso, il contribuente deve inviare l’attestazione all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta è necessario l’invio all’Enea dell’asseverazione di congruità delle spese già contenuta nell’attestazione dei requisiti tecnici. Il termine di invio è di 90 giorni dalla chiusura dei lavori.
Infine, nel caso di lavori riguardanti le colonnine di ricarica delle auto elettriche, come interventi trainati nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è sempre richiesta. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è contenuta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. Nel caso di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta l’asseverazione deve essere inviata all’Enea prima della comunicazione dell’opzione scelta. In entrambi i casi, l’invio all’Enea deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
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