Le detrazioni e deduzioni delle spese mediche sono tra le più rilevanti voci che possono portare a un importante risparmio di IRPEF. Essendo numerose generano spesso confusione, ecco perché è bene conoscerle.
Dal mese di maggio sarà possibile presentare la dichiarazione dei redditi e con essa si potranno portare in deduzione e detrazione le spese mediche sostenute nell’arco dell’anno per sé e per i familiari a carico. Molti si chiedono quali importi possono essere portati in deduzione o in detrazione e quanto si può risparmiare.
Le spese mediche devono essere divise in detraibili e deducibili. Le prime portano ad un risparmio sull’imposta. Le spese deducibili devono essere sottratte al reddito imponibile e di conseguenza vanno a ridurre la base imponibile e determinano un’imposta minore da pagare.
Le spese mediche detraibili prevedono la possibilità di portare in detrazione nella misura del 19% i costi sostenuti con una franchigia di 129,11 euro. Ad esempio per una spesa complessiva di 1.000 euro è necessario prima sottrarre 129,11 euro di franchigia e sulla parte rimanente si applica la percentuale del 19%. L’ammontare sarà sottratto dall’imposta lorda Irpef da pagare.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che possono essere portate in detrazione anche le spese sostenute per l’assistenza specifica, rientrano in tale categoria:
Nel caso in cui le prestazioni specifiche sia state erogate con pagamento del ticket sanitario, la detrazione spetterà solo per l’importo del ticket.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per ginnastica correttiva e riabilitazione, inseminazione artificiale, villocentesi, amniocentesi, anestesia epidurale, dialisi. Queste prestazioni devono però essere state effettuate presso centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Particolare attenzione deve essere posta al caso in cui si vogliano portare in detrazione le spese sostenute per la massofisioterapia, infatti se questa è resa da personale che abbia conseguito il diploma triennale o biennale prima del 17 marzo 1999 è necessario attestare anche la data del conseguimento del diploma stesso. Per i diplomi conseguiti dopo il 17 marzo 1999, è possibile la detrazione a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali a esaurimento. Anche in questo caso la detrazione spetta se nel documento fiscale risulti anche tale iscrizione.
La stessa norma viene applicata anche per le prestazioni specialistiche rese da fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale con diploma conseguito prima del 17 marzo 1999, questi titoli sono infatti equipollenti rispetto alla laurea specialistica.
Possono essere portate in detrazione solo se eseguite dietro prescrizione medica le spese per i trattamenti di ozonoterapia, mesoterapia, chiropratica, cure termali, massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
Ci sono inoltre prestazioni che solitamente non rientrano tra le spese detraibili, ma che in alcuni casi possono invece essere portate in detrazione. Si tratta di:
Particolare attenzione deve essere posta alle spese sostenute per il trasporto in ambulanza, queste infatti non sono detraibili. Possono essere invece detratte le spese per l’assistenza medica durante il trasporto in ambulanza. In questi casi quindi è bene farsi rilasciare una doppia ricevuta, una relativa al trasporto in ambulanza e l’altra relativa alla prestazione medica.
Tra le spese che non possono essere portate in detrazione vi sono quelle per integratori alimentari, colliri, prodotti fitoterapici e pomate, questo anche nel caso in cui tali prodotti siano stati prescritti da specialisti. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001.
Non possono essere portate in detrazione le spese sostenute per l’iscrizione in palestra anche se questa avviene su prescrizione medica.
Non sono detraibili le spese sostenute per gli osteopati, questa infatti non è riconosciuta come prestazione sanitaria.
Tra i trattamenti esclusi vi sono:
Al fine di ottenere le detrazioni naturalmente è necessario presentare idonea documentazione delle spese. Per le visite specialistiche è necessario consegnare la fattura dello specialista. Per quanto riguarda i farmaci occorre avere lo scontrino parlante. Lo stesso deve essere completo di codice fiscale del soggetto che si avvale della prestazione, inoltre deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e l’indicazione di farmaco, medicinale o altro prodotto anche con sigla. Non deve invece essere riportato il nome commerciale del farmaco, in questo modo viene tutelata la privacy del contribuente.
Nel caso in cui il farmaco sia acquistato all’estero è necessario comunque avere un documento da cui si evincano i dati visti in precedenza.
Al fine di non creare confusione, in una successiva guida si parlerà delle deduzioni per spese mediche.
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