Come fare l’isolamento termico con il superbonus 110% per parti comuni di condomini e interventi dei privati? Per isolamento termico si intendono i lavori di riqualificazione energetica effettuati con materiali “isolanti” conformi ai criteri minimi ambientali del decreto del ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017. Gli interventi devono riguardare le:
I lavori in superbonus 110% devono interessare l’involucro dell’edificio per un’incidenza di oltre il 25% della superficie lorda disperdente.
I lavori di isolamento termico con il superbonus 110% possono interessare l’edificio, ovvero l’intero fabbricato secondo quanto dispone l’Allegato A della voce numero 32 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 20 ottobre 2016. Per tali lavori quindi non vanno considerate le singole unità immobiliari degli edifici. Lavori sulla singola unità immobiliare dell’edificio sono possibili sulle case a schiera. Si tratta di edifici plurifamiliari e indipendenti. Condizione essenziale è che abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La durata dei lavori di isolamento termico è molto variabile in base al tipo e alla dimensione dell’edificio sul quale effettuare gli interventi. Inoltre, il tempo per realizzare gli interventi dipende dal numero di operai impiegato. In linea di massima, un condominio con un numero di unità immobiliari da 20 a 40 può richiedere lavori per circa tre mesi, con un numero di operai pari a sei. Per gli interventi di riqualificazione energetica di una villetta a schiera può esserci bisogno di almeno un mese con quattro operai a effettuare i lavori.
Si può utilizzare il superbonus 110% sui lavori di isolamento termico delle parti comuni di un edificio? La risposta è positiva, purché la detrazione fiscale del 110%, da utilizzare in quattro anni a partire dal 2022 (cinque anni in precedenza), abbia come limiti di spesa:
È da notare che la detrazione fiscale del 110% spetta anche ai condomini, anche per un numero superiore alle due unità immobiliari (comprese le imprese, i professionisti e le società) detentori dell’unità abitativa componente l’edificio. Le unità immobiliari possono essere abitazioni, seppure secondarie, purché rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi anche di unità non abitative purché i condomini abbiano superficie residenziale di oltre il 50%. Per i lavori sulle parti comuni dell’unico proprietario dell’edificio (con due, tre o quattro unità immobiliari) sono possibili i lavori di isolamento termico, anche per le case a schiera.
I successivi interventi devono essere effettuati da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Si tratta dei privati, e le unità immobiliari non devono essere accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Lavori sulle singole unità immobiliari residenziali e pertinenze inerenti all’interno di edifici nei condomini (quale può essere un appartamento al quarto piano di un condominio) sono possibili con il superbonus 110%. La condizione essenziale è che l’isolamento termico della singola unità residenziale coinvolga almeno il 25% della superficie disperdente lorda totale dell’edificio. In tal caso è necessario raggiungere il miglioramento di 2 classi energetiche del totale dell’edificio. Tale tipologia di isolamento è consentita a un numero limite di 2 unità immobiliari se gli interventi sono sulla singola unità.
Ulteriore caso è quello degli interventi dei privati in superbonus 110% per l’isolamento termico di unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. Le unità devono disporre di uno o più accessi indipendenti dall’esterno. Si tratta, ad esempio, di villette a schiera orizzontali, bifamiliari o trifamiliari. Si possono far ricadere nel superbonus 110% i relativi lavori di isolamento termico purché si raggiunga oltre il 25% della superficie disperdente lorda della singola unità situata all’interno. I costi hanno, in questo caso, il limite di 50 mila euro per ciascuna unità e il numero massimo delle unità è pari a due. Se si tratta di un unico proprietario le regole da seguire sono quelle degli edifici in condominio.
Il superbonus 110% non spetta nel caso di interventi di isolamento termico effettuato da privati su un edificio composto da una sola unità immobiliare non unifamiliare oppure non residenziale. Rientrano in questi casi i capannoni o gli uffici costituenti un edificio. A chiarire questa casistica è stata l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020. Non vi è, inoltre, nelle relative norme il massimo di spesa consentita.
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