Malattia: tutti i limiti al licenziamento, anche oltre il periodo di comporto

comporto

La malattia del lavoratore è un argomento davvero molto particolare. Le assenze per malattia sono tutelate per legge. Un lavoratore che si ammala ha le coperture da parte dell’Inps. Ma ha anche il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ma non è un diritto privo di scadenza. Non è possibile restare in malattia in eterno. C’è il cosiddetto periodo di comporto, alla scadenza del quale si rischia seriamente di incorrere nel licenziamento. Ma anche questo aspetto non è esente da limitazioni. Infatti il datore di lavoro a volte non può licenziare il lavoratore nonostante sia stato superato il periodo di comporto.

Malattia e periodo di comporto, alcuni chiarimenti

Il periodo di comporto è il periodo massimo che un lavoratore può sfruttare di malattia. Per questo si parla di malattia oltre il periodo di comporto quando il lavoratore rischia il licenziamento. Quando la malattia supera il periodo di comporto, il diritto alla conservazione del posto di lavoro può venire meno. Non sempre però, dal momento che non è raro che il licenziamento per superamento del periodo di comporto risulti illegittimo.

La regola generale però va nella direzione di considerare il superamento del periodo di comporto come determinante in quanto a rischio licenziamento. Quindi, quando le assenze del dipendente in malattia superano il limite massimo fissato, lavoro a rischio. ma chi fissa questo limite? Lo fa il Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria (CCNL). In base ai dettami dei singoli contratti collettivi, ogni datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza dare la giustificazione al licenziamento.

Quando il licenziamento può essere considerato illegittimo

Abbiamo capito che il periodo di comporto altro non è che il numero massimo di assenze per malattia che una lavoratore può effettuare in un determinato periodo di tempo. Il datore di lavoro però, anche se autorizzato dal CCNL, non ha pieni poteri. Ci sono delle sentenze, richiamate dal sito “laleggepertutti.it”, che limitano l’autorità e la libertà di agire del datore di lavoro. Un tipico esempio è quello della malattia derivante da un infortunio sul lavoro che a sua volta deriva da colpa acclarata da parte del datore di lavoro. In questo caso il lavoratore dipendente non può essere licenziato. Il datore di lavoro che non ha messo in sicurezza il dipendente, nell’espletamento delle sue mansioni lavorative, non può licenziare il dipendente. Quindi, determinante la colpa del datore di lavoro.

Se la malattia deriva da un comportamento colposo del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e infortuni professionali, il periodo di comporto non va considerato. Se invece la malattia, anche se deriva da infortunio, non dipende da un comportamento erroneo del datore di lavoro, il periodo di comporto è assolutamente da considerare.

In altri termini se un lavoratore dipendente si fa male sul lavoro se il datore ha colpa, può superare il periodo di comporto senza rischiare il licenziamento. Nel caso opposto invece il posto di lavoro è a rischio.

Come si interrompe il rapporto di lavoro a seguito di superamento del periodo di comporto

Naturalmente non basta il superamento del limite massimo di assenze per malattia per poter essere licenziati. Il rapporto di lavoro non viene interrotto in automatico ma serve una azione del datore di lavoro. Il provvedimento deve essere ufficiale, così come il licenziamento deve seguire la forma classica. Addirittura il datore di lavoro può anche riammettere al lavoro il dipendente, per verificare se dopo la lunga assenza non abbia perduto le capacità minime di svolgere le normali mansioni precedenti. La prova della permanenza delle condizioni utili a lavorare non può durare tanto. Anche perché non si deve indurre il lavoratore a considerare come superato il rischio di licenziamento.

Tornando alla lettera e al provvedimento di licenziamento, il datore di lavoro non è tenuto a indicare nel provvedimento il superamento del comporto con dettaglio dei giorni di assenza. Ma solo se l’assenza è continuativa. Nel caso di assenze frazionate invece, occorre indicare tutti i giorni di assenza a dimostrazione del superamento del limite massimo di assenze.

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Sindacalista, operatore di Caf e Patronato, esperto in materia previdenziale, assistenziale, lavorativa e assicurativa. Da 25 anni nel campo, appassionato di scrittura e collaboratore con diversi siti e organi di informazione.