Mascherine acquistate per difendersi dal contagio da Covid-19 e tamponi per verificare l’eventuale infezione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi? E, inoltre, rientrano già nelle spese inserite nel modello precompilato della dichiarazione dei redditi? Ecco quali verifiche sono da farsi.
Soprattutto nel corso della pandemia, i contribuenti hanno utilizzato più tipi di mascherine, in primis per difendersi dall’infezione da Covid-19. Esistono 3 tipologie di dispositivi:
Anche se a norma, tuttavia, non tutte le tipologie di mascherine sono detraibili. Ad esempio, quelle lavabili o di comunità non sono detraibili. Sono considerate come capi di abbigliamento. Sono invece detraibili le mascherine con il marchio “CE” e identificate come dispositivo medico (Dm). Tra queste mascherine si ricordano quelle chirurgiche. Le mascherine Ffp2 o le Ffp3 sono individuate come dispositivi di protezione individuale (Dpi) e non sono detraibili. Hanno stampato il riferimento “EN 149:2009“. Il motivo risiede nel fatto che sono considerate non di uso sanitario. Tuttavia, la regola potrebbe essere rivista dal momento che dette mascherine sono diventate obbligatorie nel corso del 2022, mentre non lo erano nel 2021.
Tuttavia, vi sono delle mascherine Ffp2 e Ffp3 che sono detraibili. Si tratta di quei dispositivi che hanno sia la conformità CE che quella Dm (dispositivi medici). In questo caso, il costo sostenuto è detraibile se:
Per la detrazione della spesa delle mascherine è necessario conservare la documentazione attestante la marcatura CE del dispositivo medico.
In molti si chiedono se i tamponi fatti e da fare per verificare l’eventuale contagio da Covid-19 siano detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi. Solitamente, alcuni tamponi vengono pagati in contanti, ma la spesa del tampone può essere classificata sia come servizio che come dispositivo medico. In quale caso si può procedere con la detrazione fiscale?
È necessario considerare che alcune farmacie identificano il tampone come una prestazione di servizi. Al contrario altre farmacie considerano i tamponi come “fornitura di dispositivi medici e servizi strettamente connessi”. In entrambi i casi c’è l’esenzione dell’Iva, secondo quanto disposto dal comma 452 dell’articolo 1, della legge numero 178 del 2020. Entrambe le tipologie di registrazioni sono potenzialmente detraibili, ma occorre prestare attenzione al modo in cui si paga la prestazione o fornitura di dispositivo medico.
Infatti, se il tampone è individuato come un servizio diventa più prudente il saldo con il pagamento tracciabile. Tale requisito è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 per le spese detraibili al 19%. Sono considerate modalità di pagamento tracciabili quelle effettuate mediante:
Nel caso di modello precompilato dei redditi viene la spesa viene inviata al Sistema Tessera Sanitaria con il codice AS. Il suddetto sistema consente di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate tutte le informazioni riguardanti le spese sanitarie pagate dai contribuenti. Se, invece, la spesa per il tampone viene considerata come dispositivo medico, si può procedere anche con il pagamento in contanti e successivamente detrarre il costo nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, sullo scontrino c’è la codifica AD.
Disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale. Tutte le novità 2025-2026 per i…
Bonus Assunzioni 2025 per permettere alle imprese di trovare la giusta soluzione per assumere personale…
Il decreto bollette è stato convertito in legge, ecco tutte le novità rilevanti per i…
E' online la dichiarazione dei redditi precompilata 2025. I contribuenti possono accedere e verificare la…
Artigiani e commercianti arriva la riduzione contributiva per chi avvia un'attività autonoma. Ecco tutti i…
L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per la revoca e l'adesione al concordato preventivo…