Si può beneficiare della detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare la casa? La risposta è affermativa e l’agevolazione si concretizza nella detrazione dall’Irpef degli interessi passivi e dei relativi costi accessori sui mutui ipotecari pagati per ristrutturare o per costruire l’abitazione principale. Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione il 19% degli interessi versati, con l’indicazione dell’importo nella dichiarazione dei reddito. Il massimo della detrazione fiscale annuale è pari a 2.582,25 euro.
La costruzione e la ristrutturazione della casa riguarda tutti quei lavori realizzati conformemente al provvedimento del Comune che autorizza la nuova costruzione o la ristrutturazione edilizia. I lavori di ristrutturazione sono disciplinati dal comma 1, lettera d), dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. Si può beneficiare della detrazione fiscale anche sugli interessi pagati per acquistare un immobile allo stato grezzo. Inoltre, la detrazione opera anche sulla costruzione e sulla ristrutturazione edilizia dei fabbricati rurali da adibire a casa principale dei coltivatori diretti.
La detrazione sugli interessi passivi dei mutui per costruire o ristrutturare casa spettano ai contribuenti che stipulano il contratto di mutuo. Il contribuente avrà anche il possesso a titolo di proprietà o di un altro diritto reale dell’unità abitativa, resa come abitazione principale. Ovvero quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimoreranno abitualmente. Rispetto al mutuo stipulato per l’acquisto di una casa, in quello per la costruzione dell’abitazione principale la quota degli interessi del coniuge a carico fiscalmente non può portarsi in detrazione fiscale da parte dell’altro coniuge.
Per poter beneficiare della detrazione degli interessi sui mutui passivi per la costruzione o per la ristrutturazione della casa è necessario avere:
La detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui accesi per la costruzione o la ristrutturazione della casa può essere richiesta nel momento in cui:
In merito al primo punto, il diritto alla detrazione fiscale sugli interessi passivi non viene meno se i lavori di costruzione dell’unità abitativa (abitazione principale) non risultano conclusi alla scadenza fissata dal provvedimento amministrativo se quest’ultimo sia arrivato in ritardo per cause imputabili solo all’Amministrazione comunale.
Il contribuente deve prestare attenzione ad alcune limitazione nella detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui per la costruzione o la ristrutturazione della casa. Infatti, la detrazione ha il limite nell’importo degli interessi passivi del mutuo effettivamente goduto nell’arco di ciascun anno. Gli importi pertanto devono essere rapportati ai costi effettivamente sostenuti e documentati. Inoltre, la detrazione fiscale non spetta sugli interessi passivi riferibili a quella quota di mutuo eccedente al totale dei costi documentati.
La detrazione risulta cumulabile con le detrazioni previste sugli interessi passivi sui mutui ipotecari accesi per acquistare l’abitazione principale. Tale cumulabilità ha il limite del periodo di durata degli interventi relativi alla costruzione dell’unità abitativa. Il periodo si può estendere ai sei mesi susseguenti il completamento degli interventi stessi.
La detrazione fiscale sugli interessi passivi sui mutui accesi per costruire o ristrutturare casa non è più possibile quando:
Inoltre la detrazione non spetta nel caso in cui i lavori di costruzione dell’unità abitativa non sono conclusi entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo. Ciò significa che non è stato rispettata la scadenza fissata dal provvedimento che ha consentito di effettuare la costruzione della casa. Dal termine dei lavori inizia a decorrere il tempo per rettificare la dichiarazione dei redditi.
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