Arrivano le istruzioni dell’Inps sull’applicazione dello sconto contributivo con tetto mensile della retribuzioni pari a 2.692 euro. Il limite rappresenta il limite massimo per applicare il taglio dello 0,8% dei contributi nella busta paga. Sulla tredicesima mensilità lo sconto contributivo opera solo se il suo ammontare non ecceda la stessa somma. Sono le indicazioni riportate nella circolare numero 43 dell’Inps del 22 marzo 2022. La nota comprende le indicazioni sull’applicazione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per la pensione di vecchiaia, per l’invalidità e per i superstiti a carico del lavoratori.
Secondo quanto chiarito dall’Inps sulla base dello sconto contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (la legge numero 234 del 2021), possono accedere alla riduzione dei contributi tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati e pubblici, indipendentemente dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il taglio dei contributi trova applicazione per tutto il periodo temporale di applicazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022) per tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze a esclusione di quelli domestici (compresi gli apprendisti), purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile.
Ciò significa che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali deve essere al massimo pari a 2.692 euro al mese. Se la retribuzione mensile risultasse eccedente, il lavoratore non avrebbe diritto alla facilitazione. L’unica eccezione al superamento del limite fissato mensilmente è rappresentata dalla tredicesima mensilità di dicembre. In questo caso, secondo le indicazioni fornite dall’Inps, si prospetta un doppio limite di pari importo.
Ovvero l’importo di 2.692 euro deve essere applicato, in via separata, sia alla retribuzione relativa allo stipendio ordinario, sia alla tredicesima mensilità. Pertanto, il limite non si deve eccedere né come tetto della retribuzione mensile ordinaria, né come mensilità aggiuntiva. Il controllo del doppio limite per l’applicazione dello sconto contributivo vale solo per il singolo mese e non per l’anno completo. Ciò significa che i contribuenti che speravano che l’applicazione del limite valesse per l’anno completo, ovvero un limite complessivo di 2.692 euro per 13 mensilità pari a 34.996 euro (con recupero a conguaglio delle mensilità non agevolate) dovrà rivedere i calcoli.
Su questo punto, infatti, l’Inps ha chiarito che l’interpretazione della norma non può ritenersi estensiva. Pertanto, il limite di 2.692 euro va inteso per la retribuzione mensile ordinaria, mentre per il rateo della tredicesima mensilità, il rispetto del limite deve essere calcolato come riferimento a un dodicesimo di 2.962 euro, pari a 224 euro.
Per i contribuenti che ricevono anche la quattordicesima mensilità, l’Inps ha chiarito inoltre che il riconoscimento del taglio dello 0,8% dei contributi nel mese di erogazione della mensilità aggiuntiva non avviene se l’imponibile previdenziale mensile eccede il limite dei 2.962 euro. Pertanto, nel caso della quattordicesima, se il cumulo della retribuzione mensile e la quota aggiuntiva eccede la soglia di 2.962 euro, lo sconto dello 0.8% non deve essere applicato.
Cosa avviene se il rapporto di lavoro si chiude prima del termine del 2022 ai fini dello sconto contributivo e del taglio dello 0,8% sui versamenti? In questa situazione, l’Inps ha chiarito che devono essere valutate separatamente la retribuzione ordinaria e le quote della tredicesima liquidati. Il che significa che il mese del termine del rapporto di lavoro deve essere valutato come se fosse quello di dicembre 2022.
Un caso singolare potrebbe capitare nel momento in cui l’imponibile previdenziale si riduca a causa di un evento per il quale l’Inps corrisponde un indennizzo. La situazione potrebbe presentarsi per i lavoratori che percepiscono una retribuzione lorda di 2.700 euro mensili e siano costretti alla malattia per alcuni mesi. Ottenere l’indennità dall’Inps potrebbe comportare la riduzione retributiva mensile al di sotto del limite di 2.962 euro. Di pari passo, l’aliquota contributiva pensionistica, pari al 9,19%, si ridurrebbe all’8,39%.
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