Tutte le regole per indicare il bonus Irpef nel 730

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Lo chiamano trattamento integrativo, oppure bonus Irpef, o ancora, taglio del cuneo fiscale. Ma cambia relativamente poco. Perché si tratta di quel benefit sull’Irpef che ha sostituito il cessato bonus Irpef di Renzi. E da 80 euro al mese su è passati di colpo a 100 euro.

Ma con regole abbastanza diverse anche e soprattutto su come va indicato nel 730 da parte dei contribuenti.

Bonus Irpef 2022 e 730, le regole da seguire attentamente

Riforma Irpef

Il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti è uno degli argomenti  più discussi viste le grandi novità che sono state introdotte dalla riforma fiscale. E adesso che si entra nel merito della dichiarazione dei redditi l’argomento è ancora più caldo. Infatti è proprio nel nuovo modello di dichiarazione  dei redditi che trova posto il nuovo regime del trattamento integrativo. Un regime che come è ormai noto, arriva fino a 1.200 euro annui, ma solo per un determinato spaccato del mondo dei lavoratori dipendenti. Parliamo dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro.

A dire il vero il taglio del cuneo fiscale con questo trattamento integrativo è nato già nel 2020, quando furono applicati 6 mesi da luglio a dicembre (per i precedenti trovò ancora applicazione il bonus Renzi da 80 euro al mese).

Come indicare il bonus nel modello 730

In questi primi mesi dell’anno ai lavoratori dipendenti è stato chiesto di operare la scelta su come fruire del bonus da 100 euro al mese previsto dal trattamento integrativo Irpef. Le scelte sono sostanzialmente tre:

  • Mese per mese in busta paga;
  • In unica soluzione a conguaglio da parte del datore di lavoro;
  • Rinuncia al trattamento (per chiudere i conti con la dichiarazione dei redditi).

La scelta vale naturalmente per il 2022. Per il 2021 la situazione era la stessa, visto che è stato il primo anno che il bonus è stato erogato per intero, cioè per tutti i 12 mesi (l’anno precedente come detto, furono solo 6 i mesi del nuovo trattamento integrativo. Nel modello 730 del 2022 si vanno ad indicare i redditi dell’anno 2021 e quindi anche il trattamento integrativo. C’è una apposita area del nuovo modello 730 che tratta questo argomento. Parliamo del quadro C sezione V rigo C 14. Proprio in quella area va indicato il trattamento integrativo da 1.200 euro per i lavoratori con redditi fino a 28.000 euro, o da 960 euro a scalare per chi ha redditi più alti ma entro la soglia dei 40.000 euro.

Perché il bonus Irpef va comunque indicato nelle dichiarazioni dei redditi

A prescindere dalla scelta effettuata, cioè a conguaglio a dicembre o in busta paga, sempre per il tramite del datore di lavoro nonché sostituto di imposta, il trattamento integrativo va comunque inserito nelle dichiarazioni dei redditi.  Essendo collegato al reddito complessivo infatti, il trattamento integrativo va ricalcolato nelle dichiarazioni dei redditi. Il datore di lavoro infatti è costretto a calcolare l’ammontare del benefit spettante in busta paga in base al reddito che lui stesso eroga al proprio dipendente. In questo caso in maniera previsionale. Ed anche con il conguaglio di fine anno vale lo stesso, anche se in quel caso non si parla di reddito previsionale ma di reddito definitivo. Ciò significa che il datore di lavoro in ogni caso eroga un benefit senza sapere eventuali altri redditi appartenenti al lavoratore.

Per questo motivo nel 730 occorre indicarlo in maniera tale che le Entrate vadano a ricalcolare il beneficio effettivamente spettante, in modo tale da erogare il bonus effettivo. E non è raro il caso di soldi da restituire per via del bonus precedentemente percepito ma non spettante. Il tutto in base alle risultanze del modello 730.

Il trattamento integrativo in estrema sintesi

Per capire meglio ciò di cui abbiamo parlato, meglio ricordare nel dettaglio le regole di questo bonus Irpef. Dal primo gennaio al 31 dicembre 2021 i lavoratori dipendenti hanno potuto beneficiare di un trattamento integrativo  pari a 100 euro al mese. Un benefit che non concorre alla formazione del reddito imponibile naturalmente. Ma solo per chi aveva redditi sotto i 28.000 euro.

In capo ai sostituti di imposta l’onere di calcolare se erogarlo e in che misura. Inoltre in sede di conguaglio di fine anno questi datori di lavoro devono verificare l’effettiva spettanza del beneficio. Ma utilizzando i dati reddituali in loro possesso che riguardano il lavoratore dipendente. Dati naturalmente carenti di altri redditi eventualmente posseduto dal lavoratore. Per questo il 730 o il modello Redditi Persone Fisiche non fa altro che sistemare il tutto. Con conguaglio del conguaglio a credito o a debito come accade sempre in dichiarazione dei redditi.

Informazioni su B. A. 335 Articoli
Sindacalista, operatore di Caf e Patronato, esperto in materia previdenziale, assistenziale, lavorativa e assicurativa. Da 25 anni nel campo, appassionato di scrittura e collaboratore con diversi siti e organi di informazione.