L’Inps rivede il bonus bebè (cosiddetto “Assegno di natalità“) ai cittadini di Paesi terzi non comunitari. Gli stranieri, infatti, potranno chiedere all’Inps di esaminare nuovamente le istanze rigettate per la mancanza del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo. Ad oggi, le domande che si trovano ancora in istruttoria all’Inps, saranno accolte e non vi sarà la necessità di presentare una nuova istanza. Purché chi ha presentato la domanda abbia:
È stato lo stesso Istituto di previdenza a fare chiarezza sui beneficiari del bonus bebè con il messaggio numero 1562 del 7 aprile 2022. Nella comunicazione sono fissati anche i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari. Infatti, in riferimento ai requisiti previsti per la concessione della prestazione dell’Assegno di natalità, si prevedeva che il richiedente avesse tra i requisiti anche quello della titolarità del permesso di soggiorno nell’Unione europea di lungo periodo. La sentenza numero 54 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma relativa all’Assegno di natalità proprio nella parte nella quale si richiede ai cittadini extra Unione europea di essere titolari di permessi di soggiorno Ue di lungo periodo.
In altre parole, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma in base alla quale l’Assegno di natalità sia stato escluso ai cittadini extracomunitari ammessi in Italia per lavoro o per altre motivazioni differenti rispetto a quelle lavorative in possesso del permesso di soggiorno ma non di lungo periodo. Sono state dichiarate incostituzionali anche le successive proroghe delle norme che regolano il bonus bebè.
In particolare, si legge nel messaggio Inps, “la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 125, della legge numero 190/2014, nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, e i cittadini dei predetti medesimi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) numero 1030/2002. La suddetta illegittimità si estende anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità illustrate in premessa e vigenti fino al 31 dicembre 2021”.
Il bonus bebè si concretizza in una prestazione assistenziale che è stata corrisposta dal 2015 al 2021. Il trattamento assistenziale è riservato nei casi di nascita e di adozione fino a quando il bambino compie tra anni di età. In alternativa entro il terzo anno dall’ingresso in famiglia.
Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale e del messaggio operativo dell’Inps, le domande del bonus bebè che si trovano presso l’Istituto previdenziale nella fase dell’istruttoria, verranno accolte. Naturalmente devono possedere i requisiti dettati dalla sentenza della Corte costituzionale. Le istanze che sono state respinte per la mancanza del requisito del possesso di soggiorno di lungo periodo, possono essere accolte in autotutela. Ma c’è bisogno dell’istanza di riesame da parte dell’interessato. Non possono essere più accettati, invece, i rapporti esauriti in maniera definitiva, per avvenuta formazione del giudicato oppure per un altro evento.
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