Il bonus casa consente di effettuare lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria negli edifici. Sono numerosi gli interventi che si possono realizzare beneficiando delle detrazioni fiscali con un minimo del 50%. L’aliquota massima è pari all’85% per gli interventi che vengono realizzati anche in chiave antisismica. Ecco, nel dettaglio, quali sono gli interventi realizzabili, le scadenze e le aliquote di detrazione fiscale.
Con il bonus casa è possibile procedere con la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia sulle singole unità abitative residenziali. Non vi sono limiti sulle categorie catastali e gli interventi possono riguardare anche gli immobili rurali e le pertinenze. Sono previste anche le manutenzioni ordinarie sulle parti comuni degli edifici residenziali ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile. Rientrano tra gli interventi anche i lavori di:
Altri interventi sono possibili con il bonus casa. Ad esempio:
Con il bonus casa è possibile svolgere anche dei lavori per abbattere le barriere architettoniche. Tali lavori possono essere fatti anche con il superbonus 110%, rispettando le varie scadenze a seconda dei casi. L’intervento può essere effettuato dal 2021 se “trainato” dal super ecobonus; dal 1° giugno 2021 pure se risulta “trainato” dal super sisma bonus. Il superbonus del 110% spetta per le spese dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023; a partire dal 2024 la percentuale di detrazione fiscale scende al 70% e dal 1° gennaio 2025 al 65%.
Si può utilizzare il superbonus 110% anche per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei seguenti casi:
In attesa di ulteriori novità sulla normativa del superbonus, la detrazione del 110% può essere ottenuta per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle villette dalle persone fisiche entro il 31 dicembre 2022. A condizione che entro il 30 giugno 2022 sia stato effettuato il primo stato di avanzamento dei lavori di almeno il 30% dell’intero intervento.
Più complessa è la normativa sugli interventi antisismici e sulla messa in sicurezza statica con il bonus casa. Gli interventi sono ammissibili nelle zone sismiche classificate come 1, 2 e 3. Il bonus casa spettante varia nelle percentuali del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Gli interventi devono essere realizzati, per beneficiare di queste percentuali, entro il 31 dicembre 2024. Gli stessi interventi possono essere effettuati con il superbonus 110% a seconda dei casi.
A partire dal 2017 e fino al 31 dicembre 2024 si possono effettuare degli interventi antisismici con il bonus casa. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% con un tetto di spesa pari a 96 mila euro per ogni unità abitativa. La detrazione fiscale deve essere ripartita in cinque anni. Il beneficio fiscale sale al:
Con il bonus casa è possibile fare interventi anche per conseguire risparmi energetici non qualificati, compresi quelli del fotovoltaico, ai sensi del comma 1 dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Diversamente, i lavori di risparmio energetico si possono fare con il superbonus 110% nei casi di:
A eccezione dei casi specifici dei lavori di riduzione del rischio sismico, gli interventi eseguiti beneficiando del bonus casa permettono di ottenere detrazioni fiscali pari:
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