Il consiglio dei condòmini è un organo volontario che all’interno del condominio, ecco cos’è e di cosa si occupa una volta costituito.
Quando si possiede un immobile all’interno di un condominio si deve partecipare anche alle assemblee che vengono indette. Questo permette spesso di definire eventuali lavori che devono essere fatti o risolvere disservizi. Ma anche nominare l’amministratore di condominio, approvare i bilanci preventivi e consuntivi e comunque partecipare alla vita del condominio di cui si fa parte.
Tuttavia la legge n. 220/2012 ha previsto, a differenza del passato, la figura del consiglio dei condòmini definendolo in modo chiaro. “l’assemblea dei condòmini può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio dei condòmini, composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”. Qualora il consiglio dei condòmini è costituito, nel regolamento del condominio occorre indicare la disciplina che ne delinea compiti, poteri e durata dell’incarico.
Il Consiglio dei condòmini opera nel caso in cui ci sono dei condomini molto complessi. E’ la legge che dà questa possibilità di supporto. In sostanza, la legge, nei complessi immobiliari di notevoli dimensioni, ha previsto, accanto all’amministratore e all’assemblea la facoltà per i condòmini di nominare un terzo organo di gestione del condominio.
Il consiglio dei condòmini è un organo del condominio con compiti consultivi e di controllo. Questo organo collegiale si occupa di dare un supporto all’amministratore nello svolgimento del proprio mandato. Inoltre fa da raccordo tra l’amministratore di condominio e i singoli condomini, facendo come da filtro per le singole esigente e proposte. Tuttavia ha una funzione di controllo sulla gestione condominiale e il relativo operato deve essere svolto nel pieno interesse della collettività.
Si può quindi affermare che il consiglio non ha poteri di comando o comunque poteri specifici o diversi da quelli di tutti i partecipanti all’assemblea. Tuttavia possiamo riassumere così le sue funzioni:
Infine il Consiglio dei condòmini non ha alcuna responsabilità legale ma aiuta solo l’amministratore a risolvere anche nel più breve tempo possibile i vari disservizi.
Il quorum richiesto per l’istituzione del Consiglio e di ogni consigliere di condominio si svolge in deliberazione. Essa deve essere adottata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Il numero dei componenti del consiglio è stabilito dall’assemblea e secondo l’espresso dettato legislativo, non può essere inferiore a 3.
Il regolamento del condominio deve contenere la disciplina relativa al Consiglio, potere e ruoli, compresa la duata in carica. Inoltre deve comprendere anche la disciplina sulla nomina dei consiglieri. Però in nessun caso i poteri dell’assemblea potranno essere derogati al consiglio o ad un altro organo del condominio.
Anche la durata dell’incarico di consigliere condominiale è stabilita dal regolamento condominiale. La carica di consigliere condominio può essere a tempo indeterminato o per la durata dell’incarico dell’amministratore. In quest’ultimo caso sarà in carico un anno con prorogatio della carica per i consiglieri di condominio uscenti, in caso di impossibilità di rielezione per mancanza del quorum. Quindi il consiglio dei condòmini, soprattutto quando ci sono sistemi complessi può davvero essere una soluzione molto utile.
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