Crediti di imposta bonus edilizi, come cambia la quarta cessione

Cambia ancora la cessione del credito di imposta sul superbonus 110% e sui bonus conseguenti agli interventi edilizi. In particolare, è stata rivista la norma che consente la quarta cessione del credito di imposta, dopo le prime tre. Anche se le modifiche in arrivo non dovrebbero essere terminate. La novità più rilevante sulla quarta cessione del credito di imposta è la necessità che possa essere fatta solo tra l’istituto bancario e il correntista.

Quarta cessione del credito di imposta, i nuovi paletti in arrivo

Nei giorni scorsi, la soluzione per incrementare la circolazione della moneta fiscale era stata individuata nella solidarietà tra la banca e il primo titolare della detrazione del credito di imposta. Questa soluzione è stata abbandonata per fare posto ad altri vincoli. Il paletto più rilevante è quello che impone la quarta cessione del credito di imposta dalla banca a un correntista. La misura è contenuta in un emendamento alla legge di conversione del decreto legge numero 17 del 2022 (cosiddetto “decreto Bollette”).

Credito di imposta su bonus edilizi e superbonus 110%: come funziona la quarta cessione?

L’emendamento, in particolare, prevede che solo gli istituti bancari abbiano la possibilità di cedere il credito di imposta (per la quarta volta) derivante dai lavori in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi a un soggetto che abbia nei confronti della banca un conto corrente. La quarta cessione del credito di imposta può aversi solo esaurite le prime tre cessioni. Al momento, l’emendamento non prevede che nella quarta cessione possano entrare anche gli altri soggetti a regime controllato (le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) ammessi, in via esclusiva insieme alle banche, alla seconda e alla terza cessione del credito.

Credito di imposta per bonus edilizi, il quadro completo delle quattro cessioni

Stando così i paletti, pertanto, le cessioni del credito di imposta sui bonus e superbonus edilizi avrebbero questi vincoli:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualunque soggetto, senza paletti;
  • la seconda e la terza cessione possono avvenire solo nei confronti dei soggetti a regime controllato (banche e società bancarie, assicurazioni e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione può avvenire solo mediante il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, sia che si tratti di persona fisica che di imprese o di professionisti.

Cessione del credito di imposta, salta la responsabilità solidale

Salta, rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, la responsabilità solidale della quarta cessione del credito di imposta sui bonus e superbonus edilizi. Lo schema prevedeva, infatti, la gravosa limitazione per la quale nella quarta cessione sia la banca che il titolare della prima detrazione fossero responsabili solidali. Ciò avrebbe influenzato anche gli eventuali controlli dell’Agenzia delle entrate nei confronti del soggetto originario della prima detrazione fiscale. Questa soluzione è stata messa da parte per le difficoltà che le banche avrebbero incontrato nell’accettare il credito stesso.

La soluzione del conto corrente per la quarta cessione del credito di imposta

La soluzione del conto corrente nella quarta cessione del credito di imposta appare più ragionevole. Si dovrebbe consentire maggiore circolarità della moneta fiscale mediante il trasferimento del credito dalla banca ai propri correntisti. E ciò dovrebbe anche consentire alle banche di liberare capienza fiscale per effettuare nuove operazioni di cessione. Nei fatti, un cliente della banca che deve pagare un modello F24 da 100 euro, può ricevere dalla banca l’offerta di acquisto del credito fiscale pari a 100 euro con l’applicazione di un piccolo sconto. Ad esempio, il prezzo può essere fissato a 99 o a 98 euro.