La dichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto degli aiuti di stato, durante l’emergenza Covid-19, ha il suo modulo online.
Arriva il modulo per l’autocertificazione per le imprese che hanno ricevuto aiuti di stato, durante il periodo della pandemia da covid-19. A renderlo noto è un comunicato dell’Agenzia delle entrate. E’ possibile inviare l’autocertificazione già dal 28 aprile. Ma c’è tempo comunque fino al 30 giugno 2022 per presentare il modello debitamente compilato.
Tuttavia il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Frameword“. Ma anche il rispetto delle condizioni previste. Grazie il provvedimento di attuazione del decreto Mef lo schema di autocertificazione è stato approvato e adesso disponibile proprio online.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno ricevuto contributi durante il periodo della pandemia da Covid-19. Inoltre la dichiarazione si presentata quando il beneficiario:
La dichiarazione sostitutiva va inviata entro il 30 giugno 2022. La modalità di invio è solo telematica. Inoltre può essere presentata sia dal contribuente che dal soggetto incaricato alla trasmissione. Basta entrate sul sito dell’agenzia entrate, accedere alla propria area e procedere.
Tuttavia entro cinque giorni dall’invio sarà rilasciata una ricevuta che attesti la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. Infatti, la dichiarazione può anche essere rigettata. In questo caso, sarà considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa di nuovo. Ma il tutto deve essere rifatto entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scaro dell’ente.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
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