Tra i modelli del Fisco precompilati non c’è solo il 730 ed il Redditi. E questo perché, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei documenti precompilati pure per i titolari di partita IVA. Si tratta, nello specifico, della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e delle bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti.
Vediamo allora come si utilizzano questi documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate, e soprattutto quali sono i vantaggi per i titolari di partita IVA che utilizzano questi modelli con i dati precaricati da parte del Fisco.
Nel dettaglio, la novità relativa ai documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate è scattata, in via sperimentale, a partire dalle operazioni IVA effettuate dall’1 luglio del 2021. Con i modelli precompilati che, per i soggetti passivi IVA residenti, ed anche per quelli stabiliti in Italia, sono accessibili da un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia accedendo tramite le credenziali.
Partendo dalle bozze messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il titolare di partita IVA può effettuare la convalida senza aggiunte, oppure può procedere con delle integrazioni. Ed il tutto con il vantaggio che, convalidando i documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente non avrà l’obbligo di tenuta dei registri.
L’Agenzia delle Entrate, mensilmente, alimenta i dati presenti nelle bozze dei registri, principalmente, sia con i dati relativi alle fatture elettroniche, sia attraverso l’esterometro. In questo modo il titolare di partita IVA, convalidando il registro delle fatture emesse ed il registro delle fatture acquisti, sarà esonerato dalla tenuta dei registri per il trimestre di riferimento. Così come, sempre per il trimestre di riferimento, con la convalida dei registri il titolare di partita IVA avrà accesso, sempre dalla propria area riservata, alla bozza della Comunicazione IVA.
Per i contribuenti, i citati documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate sono accessibili, per la consultazione e per la lavorazione, dal primo giorno del mese e fino alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Mentre per quel che riguarda la convalida dei documenti IVA precompilati i termini si aprono a partire dal giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, e fino alla fine dello stesso mese.
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