Ecobonus ordinario, quali sono gli interventi di risparmio energetico e le detrazioni fiscali?

Ecobonus 50 e 65 per cento: per quali interventi?

Quali sono gli interventi di risparmio energetico qualificato inerenti l’ecobonus ordinario e le relative detrazioni fiscali delle percentuali dal 50% all’85%? Fino al 31 dicembre 2024 si possono effettuare interventi in ecobonus ordinario beneficiando della detrazione fiscale da ripartire per dieci anni. Dopo il 2024 rimane la detrazione fiscale, ma limitata al 36%. Ecco nel dettaglio tutti gli interventi realizzabili.

Ecobonus, gli interventi di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale

Con l’ecobonus ordinario è possibile procedere con l’acquisto e la posa in opera per la sostituzione degli “impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati dalle biomasse combustibili”. Si tratta di impianti alimentati, ad esempio, a pellet o a legna da ardere. I lavori rientranti nell’ecobonus ordinario per il risparmio energetico sono previsti dal comma 2 bis dell’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013. In questo caso, la detrazione Irpef e Ires è pari al 50% con massimo di spesa di 60 mila euro. Il limite della detrazione fiscale è pari a 30 mila euro.

Ecobonus ordinario per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale: quali sono?

Si può procedere con l’ecobonus ordinario anche a sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con impianti a caldaia a condensazione. In tal caso, la sostituzione può avvenire anche parzialmente. L’intervento deve prevedere la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per questi lavori è prevista la detrazione Irpef e Ires del 50% con limiti di spesa e di detrazione, rispettivamente, a 60 mila euro e a 30 mila euro. È necessario raggiungere l’efficienza di almeno la classe A, secondo il Regolamento dell’Unione europea numero 811 del 2013. L’intervento è disciplinato dal comma 347 dell’articolo 1 della legge numero 296 del 27 dicembre 2006.

Ecobonus, i lavori per sostituire il vecchio impianto con pompe di calore: quale detrazione spetta?

In tema di risparmio energetico, con l’ecobonus ordinario è possibile procedere alla sostituzione del vecchio impianto con uno a pompa di calore ad alta efficienza oppure dotato di impianti geotermici a bassa entalpia. La sostituzione può avvenire anche parzialmente. L’intervento è disciplinato dal comma 286 dell’articolo 1, della legge numero 244 del 24 dicembre 2007. La detrazione Irpef e Ires spetta al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Come sostituire lo scaldaacqua con l’ecobonus ordinario?

Si può sostituire lo scaldaacqua con l’ecobonus ordinario? La risposta è affermativa ed è contenuta nel comma 4 dell’articolo 4, del decreto legge numero 201 del 6 dicembre 2011. La sostituzione  può essere anche parziale. Si tratta dei lavori di sostituzione dello scaldaacqua tradizionale con uno a pompa di calore che produca acqua calda sanitaria. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Come sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione classe A+ in ecobonus?

L’ecobonus ordinario può essere utilizzato anche per interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione A+ o con apparecchi ibridi, come le pompe di calore integrate a caldaia a condensazione. La sostituzione può essere anche parziale. L’intervento è disciplinato dal comma 1, dell’articolo 14, del decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 46.153,84 euro e una detrazione massima di 30 mila euro.

Ecobonus per il risparmio energetico: come installare pannelli solari per produrre acqua calda?

Tra gli interventi in ecobonus ordinario per il risparmio energetico si segnala anche l’installazione dei pannelli solari (o collettori) per produrre l’acqua calda. L’utilizzo dell’acqua calda può avvenire sia per esigenze domestiche che per quelle industriali. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 92.307,69 euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Pareti isolanti e cappotti con l’ecobonus ordinario per il risparmio energetico, come fare?

In ecobonus ordinario si possono effettuare lavori sulle strutture opache verticali, ovvero cappotti e pareti isolanti e sulle strutture opache orizzontanti, come ad esempio la pavimentazione. I requisiti di trasmittanza termica sono indicati nell’allegato E del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 92.307,69 euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Finestre e infissi, come farli con l’ecobonus ordinario del 50%?

Ulteriori interventi possono essere realizzati in ecobonus ordinario su finestre e infissi situati in edifici esistenti, per parti degli edifici o unità immobiliari. Anche per questi lavori è necessario far riferimento ai requisiti fissati nell’allegato E del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% su un massimale di spesa pari a 120 mila euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Schermature solari con l’ecobonus ordinario, la detrazione è del 50%

In ecobonus ordinario si possono effettuare anche lavori di acquisto e posa in opera di schermature solari. La tipologia di intervento è prevista dall’allegato M del decreto legislativo numero 311 del 2006. Si tratta di sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, “permettono di modulare in maniera variabile e controllata i parametri energetici, ottici e luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”, con esclusione di quelle con orientamento a Nord. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 50% su un massimale di spesa pari a 120 mila euro e una detrazione massima di 60 mila euro.

Riqualificazione energetica globale degli edifici: come fare con l’ecobonus ordinario?

Si può procedere con la riqualificazione energetica degli edifici esistenti o di singole unità immobiliari con l’ecobonus ordinario. Gli interventi devono rispettare i requisiti elencati nel paragrafo 3.4 dell’Allegato I del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 26 giugno 2014. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Installazione impianti micro cogeneratori in ecobonus ordinario: detrazione Irpef o Ires del 65%

In ecobonus ordinario si può procedere a sostituire gli impianti esistenti con l’acquisto e la posa in opera di micro congeneratori la cui potenza massima è fissata a 50 kWe, beneficiando di un risparmio di energia primaria non inferiore al 20%. La misura è disciplinata dal decreto del Mise del 6 agosto 2020. C’è bisogno dell’asseverazione di congruità delle spese. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Ecobonus, installazione di dispositivi multimediali per controllare riscaldamento e clima: di cosa si tratta?

In ecobonus ordinario si può procedere con l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per controllare gli impianti di riscaldamento o il climatizzatore o la produzione dell’acqua calda delle unità abitative. Il controllo avviene da remoto e consente la riduzione dei consumi energetici. La detrazione fiscale Irpef e Ires è pari al 65%. Non sono fissati limiti di spesa per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020; per gli interventi successivi, il limite di spesa è di 23.076,92 euro per una detrazione massima di 15 mila euro.

Ecobonus ordinario, gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un condominio

Tra gli interventi in ecobonus ordinario, figurano quelli di riqualificazione energetica delle parti comuni di un condominio. Si tratta di interventi previsti dagli articoli 1117 e 1117 bis del Codice civile; oppure interessanti tutte le unità abitative di un singolo condominio secondo quanto prevede la lettera a) del comma 2, dell’articolo 14, del decreto legge numero 63 del 2013. La detrazione Irpef e Ires spettante è pari al 65% su un massimale di spesa pari a 153.846,15 euro e una detrazione massima di 100 mila euro.

Riqualificazione energetica pati comuni di un edificio per almeno il 25% della superficie disperdente lorda: con l’ecobonus detrazione fino al 75%

Per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un edificio interessanti più del 25% dell’involucro di un edificio, si possono effettuare lavori con detrazioni Irpef e Ires del 70% e limite di spesa di 40 mila euro. Tale limite deve essere moltiplicato per il numero delle unità abitative dell’edificio. La ripartizione della detrazione è per dieci anni. Migliorando la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguendo “almeno la qualità media” riconosciuta nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 delle Linee guida del 26 giugno 2015 al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020, la detrazione sale al 75% con limite di spesa di 40 mila euro per ogni unità abitativa dell’edificio.

Interventi di riqualificazione energetica parti comune edificio con misure antisistmiche: detrazione fino all’85%

Con l’ecobonus ordinario è possibile arrivare all’80 o all’85% di detrazione fiscale se gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un edificio si effettuano insieme alle misure antisismiche. In tal caso, gli interventi devono mirare a ridurre il rischio sismico di una o di due classi (detrazione Irpef e Ires dell’80% o dell’85% se la riduzione del rischio è di due classi). Il limite di spesa dell’intervento è pari a 136 mila euro per una detrazione pari a 108.800 euro (o a 115.600 per la detrazione dell’85%). La detrazione deve essere moltiplicata per ciascuna unità abitativa componente l’edificio situato nelle zone sismiche 1, 2 e 3.