Il 31 marzo 2022 il Consiglio del Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi, del Ministro del Lavoro Orlando e della Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, ha approvato il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva UE 2019/1158 che si occupa di conciliazione dei ruoli ed equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Ecco cosa cambia nei prossimi mesi per lavoratori e imprese con le misure previste e che entrano di pieno diritto nel programma di attuazione del Family Act divenuto legge il 6 aprile 2022.
Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, al fine di recepire la direttiva UE 2019/1158, è prevista una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio. Lo stesso ha una durata di 10 giorni e può essere usufruito dal padre in maniera intera o frazionata dai due mesi precedenti rispetto alla data presunta del parto fino a 5 mesi successivi al parto. Il congedo di paternità obbligatorio può essere usufruito anche in caso di morte perinatale. Trattandosi di un congedo obbligatorio deve essere fruito, il datore di lavoro non può adottare misure volte ad evitare che il lavoratore usufruisca di tali giorni. Il congedo di paternità obbligatorio non deve essere confuso con il congedo riconosciuto ai padri nel caso in cui la madre non possa occuparsi del bambino (morte oppure grave infermità), oppure nel caso in cui il padre sia l’unico genitore ad effettuare il riconoscimento oppure abbia l’affidamento esclusivo.
Tra le novità introdotte dallo schema di decreto legislativo adottato vi è il congedo parentale per il genitore solo. Questo ha la durata di 11 mesi e viene riconosciuto nel caso in cui:
Con le nuove regole il congedo parentale alternativo tra i due genitori potrà essere fruito fino al compimento del dodicesimo anno del bambino (attualmente si può fruire fino a 8 anni). Il genitore che ne fruisce potrà ottenere un’indennità pari al 30% della retribuzione.
La durata viene estesa fino a 11 mesi, di questi 3 spettano a ciascuno dei due genitori e sono intrasferibili per una durata totale quindi di 6 mesi, mentre i restanti mesi sono alternativi e possono essere fruiti da uno o dall’altro dei due genitori.
La direttiva prevede comunque che il lavoratore che vuole fruire del congedo parentale deve dare al datore di lavoro un congruo preavviso. Il datore di lavoro a sua volta può differire la fruizione motivando però tale differimento. Il differimento deve avere una durata ragionevole e deve essere connesso a esigenze legate al buon funzionamento dell’organizzazione aziendale.
Una parte molto importante dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2019/1158 riguarda lo smart working. La normativa prevede che le aziende che intendano predisporre modalità di lavoro a distanza debbano preferire il collocamento a casa di lavoratori e lavoratrici che:
Le modalità di smart working dovranno essere oggetto di contratto individuale.
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