Tutela dei lavoratori: nuove regole con la direttiva 2019/1152

contratti di solidarietà

Il Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2022 ha approvato lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2019/1152 dell’Unione Europea che impone maggiore trasparenza sulle condizioni di lavoro e amplia la tutela dei lavoratori. Nauralmente saranno le imprese a doversi adeguare alle nuove disposizioni e predisporre contratti che rispettino i nuovi standard di trasparenza.

Tutela dei lavoratori e trasparenza nel nuovo contratto di lavoro

Il 31 marzo per il mondo del lavoro è stata una data importante infatti il Consiglio dei Ministri si è occupato sia della Direttiva 2019/1152 sia della Direttiva 2019/1158. Della prima ci occuperemo ora, mentre della seconda che mira a favorire la conciliazione dei ruoli in famiglia e sul lavoro ci siamo già occupati e rimandiamo all’approfondimento:

Smart working e conciliazione lavoro-famiglia: le nuove regole

Ritornando alla Direttiva 2019/1152 la stessa prevede che il contratto di lavoro sia improntato a una maggiore trasparenza. In base al dettato della direttiva, gli Stati Membri devono provvedere all’attuazione della stessa entro il 1° agosto 2022 mancano quindi pochi mesi.

Informazioni minime da inserire nel contratto di lavoro

La stessa prevede informazioni minime da inserire all’interno del contratto, tra queste oltre alla generalità del lavoratore è necessario indicare:

  • generalità dell’impresa, nel caso in cui il contratto sia di lavoro interinale oltre ad essere individuata l’agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto, deve essere individuata anche l’azienda utilizzatrice delle prestazioni;
  • titolo, livello e natura delle prestazioni di lavoro da svolgere in azienda;
  • deve essere indicata la data di inizio del contratto e se a tempo determinato, anche la scadenza contrattuale;
  • il contratto di lavoro deve indicare se è necessario il periodo di prova e la durata dello stesso;
  • se è prevista formazione nel contratto deve essere indicato;
  • durata della giornata lavorativa e della settimana lavorativa;
  • durata del congedo retribuito;
  • retribuzione;
  • nel contratto deve essere indicato il termine di preavviso e la procedura per le dimissioni;
  • devono essere indicati i contratti collettivi che disciplinano il lavoro;
  • identità delle istituzioni che si occupano di sicurezza sociale.

In caso di eventuali modifiche del rapporto di lavoro, ad esempio cambio mansioni o orario, la modifica deve essere concordata in forma di documento scritto nel più breve termine possibile e massimo entro il primo giorno in cui viene applicata la modifica contrattuale.

Tutele minime per i lavoratori

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dalla direttiva 2019/1152 sarà necessario anche introdurre nuove regole minime, previste nel capo III, articoli 8-14. Questi prevedono tutele dei lavoratori minime:

  • Il periodo di prova, se previsto, non può durare più di 6 mesi;
  • divieto per il datore di lavoro di impedire al lavoratore di lavorare presso soggetti terzi;
  • garanzie per una prevedibilità minima per il lavoro;
  • limitazioni all’uso dei contratti a chiamata;

Nel recepimento della direttiva l’Italia ha preferito ampliare la tutela dei lavoratori minima, infatti è previsto che ci siano maggiori obblighi informativi del datore di lavoro verso i dipendenti e che tali obblighi informativi siano estesi anche ai contratti non standard, ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali e collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme web.