Il 6 aprile 2022 il Senato ha approvato un’importante modifica alla normativa che regola l’iscrizione ai corsi universitari e risalente al 1933. Ora sarà possibile iscriversi a due corsi universitari contemporaneamente. Ecco come funzionerà.
Spesso i giovani ragazzi alle prese con la scelta dell’università si trovano a dover scegliere tra due passioni, a volte in rami del tutto diversi. Ad esempio nel caso in cui vogliano frequentare una facoltà scientifica e allo stesso tempo abbiano velleità artistiche e desiderino iscriversi all’Accademia delle Belle Arti. Naturalmente si tratta solo di un esempio. Fino ad ora l’iscrizione contemporanea a due percorsi di studio era preclusa e ciò ai sensi dell’articolo 142 del Regio Decreto n° 1592 del 1933.
Il giorno 6 aprile il Senato con 178 voti favorevoli, 5 astenuti e 5 voti contrari ha posto fine a questo divieto. La legge in oggetto è formata da soli 6 articoli piuttosto semplici. Grazie a questa importante riforma, come ha sottolineato Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, l’Italia sarà finalmente allineata con il contesto internazionale e di conseguenza gli studenti potranno avere le stesse opportunità dei loro coetanei che si trovano in altre parti del mondo. Vediamo quindi cosa sarà possibile fare ora.
Questa importante novità legislativa entrerà in vigore dal prossimo anno accademico e quindi con le nuove iscrizioni. Gli studenti potranno iscriversi a due corsi universitari presso lo stesso ateneo o presso atenei diversi.
Sarà possibile iscriversi a corsi AFAM, Alta formazione artistica, musicale e coreutica (conservatori) e contemporaneamente a corsi universitari.
Non sarà invece possibile iscriversi a due corsi universitari appartenenti alla stessa classe di laurea o a due corsi di specializzazione medica.
L’articolo 1 della legge prevede che ciascuno studente possa iscriversi contemporaneamente a :
L’iscrizione contemporanea può avvenire anche presso atenei che si trovano in Italia e atenei che si trovano all’estero.
Vi sono però dei limiti, o meglio delle incompatibilità:
L’articolo 3 della legge pone però dei limiti inerenti i benefici. Lo studente infatti potrà ricevere una sola borsa di studio, quindi se dovesse risultare per lo stesso anno accademico vincitore di due borse di studio, potrà avvalersi di una sola di esse. Potrà comunque scegliere lui di quale avvalersi. La stessa regola si applica anche agli alloggi, quindi se dovesse risultare vincitore di 2 bandi per alloggi universitari, dovrà scegliere di quale usufruire e questo anche nel caso in cui le facoltà si trovino in due città diverse.
Se a causa del reddito lo studente dovesse essere beneficiario di vantaggi inerenti le tasse universitarie, potrà invece avvalersene per entrambi i corsi di studio.
Non è escluso che gli atenei nell’ambito della propria autonomia possano riconoscere agevolazioni economiche maggiori rispetto a quelle dettate dalla legge.
La legge prevede all’articolo 5 che entro il quarto anno accademico rispetto a quello in cui è entrata in vigore la nuova normativa, il Ministro dell’Università e della Ricerca deve presentare una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge.
Deve infine essere ricordato che, in base all’articolo 4 comma 2, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato un decreto ministeriale in cui sono fissati tutti i criteri per l’iscrizione contemporanea a due corsi di studio.
Sempre entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge con decreto del Ministro per l’Università e la Ricerca, previo parere di:
Sarà necessario adottare un decreto volto a determinare le regole per facilitare l’iscrizione contemporanea in due corsi e favorire il conseguimento dei doppi titoli.
Ricordiamo che il termine per l’entrata in vigore inizia a decorrere dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge.
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