Ormai l’estate è alle porte e con essa le vacanze. Un periodo che il lavoratore aspetta tutto l’anno. Le esigenze del lavoratore si incastrano con quelle aziendali. Per questo, il più delle volte, le ferie vengono concordate preventivamente. A meno che non sia l’intera azienda o struttura a chiudere. In quel caso le ferie sono per tutti i dipendenti e a periodi prefissati.
Molti si chiedono fin dove può incidere il datore di lavoro nel fare prendere le ferie ad un dipendente. Cioè fin dove può costringere ad un determinato periodo il lavoratore subordinato. Ci si chiede anche se il datore di lavoro può revocare le ferie anche se precedentemente concordate ad un lavoratore dipendente.
Concordare in azienda le ferie, trovare il periodo giusto in base alle reciproche esigenze e infine, partire con le prenotazioni. Una prassi che si ripete ogni anno in prossimità dell’arrivo della stagione estiva. E se alla fine il datore di lavoro decide di cambiare il periodo in cui fare prendere le ferie? Sicuramente le difficoltà sarebbero piuttosto pesanti. Senza considerare che le vacanze ed i soggiorni nelle strutture, oltre ai viaggi e i mezzi di trasporto, costano di più se prenotati all’ultimo minuto. Un problema serio quindi. Ma oggi affrontiamo il lato normativo di tutto questo. Cioè approfondiremo le possibilità normative che offrono le leggi, al datore di lavoro in materia di ferie al proprio dipendente.
Una maggiore spesa da sostenere per prenotare nuovamente le ferie. Un evidente fastidio familiare se moglie e figli hanno i medesimi problemi con il loro lavoro. E caparre pagate, anticipi, prenotazioni da disdire e penalità ipotetiche. Sono i problemi che un lavoratore dipendente può incontrare se il datore di lavoro cambia idea e revoca le ferie precedentemente concordate. Quando si parla di rapporto di lavoro dipendente, ci sono due lati da considerare, come due sono le parti in causa. Esigenze e diritti dei lavoratori ed esigenze e diritti dell’azienda.
Se è vero che le ferie sono un diritto sacrosanto, costituzionalmente acquisito dal lavoratore, anche le esigenze aziendali lo sono. Se sopraggiungono necessità improvvise, o urgenze di ciclo produttivo, l’azienda non può certo chiudere. In linea di massima è il datore di lavoro ad avere il coltello dalla parte del manico. Il Codice Civile, all’articolo n° 2109 stabilisce che il datore di lavoro deve fissare il periodo di ferie da fare prendere al proprio lavoratore subordinato.
Ma è altrettanto vero che non può certo fare quello che vuole il datore di lavoro. Non può in maniera unilaterale, decidete quando fare prendere le ferie al lavoratore.
Non ci possono essere scusanti se il periodo di ferie prescelto dal lavoratore non presenta problematiche per il l’azienda. In pratica, se le ferie vanno negate, o vanno revocate quelle precedentemente concesse e concordate, occorre motivare la decisione. Se mancano le motivazioni per negare le ferie, il datore di lavoro nonostante ciò che dice la Legge ed il Codice Civile, non può farci nulla. Il lavoratore ha diritto a richiamare mobbing e comportamenti vessatori. Può denunciare l’accaduto.
Naturalmente è anche vero che il lavoratore non può certo decidere da solo di prendere le ferie in un determinato periodo. Deve essere preventivamente autorizzato. E non serve a nulla che il lavoratore abbia maturato e non fruito, di un numero di giorni di ferie elevato. Infatti se il lavoratore si assenta per ferie senza esserne autorizzato, è assoggettabile a seri provvedimenti disciplinari, che possono portare al licenziamento. A meno che il lavoratore non rispetti meccanismo e scadenze. Se il lavoratore ha richiesto per tempo le ferie, può assentarsi senza conseguenze se il datore di lavoro non risponde. Ed anche se risponde con il diniego alle ferie, ma con una motivazione inesistente.
In pratica, la tempestiva richiesta di fruizione delle ferie da parte del lavoratore, lo mette al riparo da eventuali noie disciplinari, ma ciò non vuol dire che le ferie verranno approvate.
Ricapitolando, il datore di lavoro può revocare le ferie già concesse e concordate. Ma occorre che riesca a motivare la necessità di revoca. Servono in buona sostanza, delle valide ragioni. Revoca che va data per tempo. E una volta revocate le ferie, l’eventuale assenza del lavoratore al suo posto di lavoro, sarà assenza ingiustificata è suscettibile di sanzioni. Difficile che il lavoratore ottenga un rimborso per le spese sostenute, a meno che il periodo di ferie non era già iniziato per esempio.
In questo fanno scuola numerose sentenze dei tribunali. Che alla fine dei conti stabiliscono che per i periodi successivi alla revoche nulla può essere concesso come rimborso spese al dipendente. Salvo accordi diversi tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, o salvo regole specifiche nei CCNL collettivi diversi da settore a settore.
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