I soggetti che svolgono attività di rilevante interesse sociale possono ottenere la riduzione del 50% dell’Ires ( imposta sul reddito delle società).Si parla anche di Ires dimezzata e a dare le indicazioni sui soggetti che possono avvalersene è l’Agenzia delle Entrate con la circolare 15 del 2022.
L’articolo 6 del DPR 601 del 1973 stabilisce che l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, poi trasformata in Ires, si applica al 50% in favore di alcune categorie di soggetti che svolgono attività di rilevante interesse sociale. Lo stesso articolo riconosce tale beneficio a :
a) enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
L’Agenzia delle Entrate e Riscossione con la circolare del 17 maggio 2022 n° 15 ha precisato però i limiti e l’ambito di applicazione di tale disciplina alle varie categorie di enti, ciò al fine di delineare la situazione in seguito a numerose sentenze dalla Corte di Cassazione.
L’Agenzia sottolinea che in linea di prassi il requisito soggettivo, cioè avere la denominazione prevista per coloro che possono usufruire dell’Ires dimezzata, è necessario ma non sufficiente, occorre quindi andare a vedere la sostanza per capire se effettivamente viene reso un servizio alla comunità di entità tale da poter beneficiare dell’Ires al 50%. L’obiettivo infatti è agevolare coloro che perseguono interessi meritevoli di tutela.
L’Agenzia inoltre sottolinea che l’aliquota agevolata spetta solo per la porzione di reddito che ricade nelle finalità istituzionali.
La nota dell’Agenzia prende il via dagli enti ospedalieri. In questo caso è necessario fare una premessa, infatti con la riforma del 1978 sono stati eliminati e quindi si pone il problema di dover individuare i soggetti che hanno preso il posto degli enti ospedalieri. In merito a ciò l’Agenzia delle Entrate nella circolare 15 del 2022 sottolinea che:
Sono escluse dai benefici dell’Ires dimezzata le case di cura private riconosciute come presidi ospedalieri;
In seguito a parere positivo espresso dal ministero della Salute (nota prot. n. 12955 del 15 novembre 2021 ) sono invece assoggettate a Ires dimezzata gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Si tratta delle strutture in cui oltre ad essere previsto ricovero e cura viene svolta anche ricerca, ciò in quanto svolgono un ruolo a livello nazionale, inoltre rientrano nella lettera B dell’articolo 6 del DPR 601 prima citato. Si precisa che i redditi che possono essere sottoposti ad aliquota agevolata sono solo quelli provenienti da attività di ricerca, cura e ricovero e servizio ambulatoriale in forma convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre gli altri redditi subiscono l’aliquota ordinaria.
L’Agenzia precisa inoltre che per quanto riguarda le fondazioni bancarie (decreto legislativo 153 del 1999), possono ottenere l’agevolazione fiscale dell’Ires dimezzata solo nel caso in cui rispondono ai requisiti sostanziali previsti dall’articolo 6, devono di conseguenza provare la natura non imprenditoriale dell’attività svolta e lo svolgimento di attività benefiche.
Infine, la circolare 15 del 2022 analizza la situazione degli enti religiosi che rientrano nel beneficio dell’Ires dimezzata in quanto equiparati a enti con finalità di beneficenza e istruzione.
In questo caso i redditi provenienti da “attività diverse”, se riconducibili ai fini di culto o di religione possono ottenere l’applicazione dell’Ires dimezzata, a patto che si tratti di attività non prevalente.
La circolare chiarisce che, a determinate condizioni, sono agevolabili anche i redditi derivanti dal godimento statico- conservativo di beni immobili lasciati in donazione o derivanti da lasciti testamentari. Questo perché il godimento statico-conservativo per i fini istituzionali non genera redditi tassabili Ires.
Per accedere all’aliquota ridotta in questo caso è anche necessario che su tali beni non ci sia svolgimento di attività commerciale e nel caso in cui i beni siano concessi in locazione i proventi debbano essere investiti in attività legate al culto.
L’Ires dimezzata spetta anche per le attività diverse da quelle di religione e di culto ma solo nel caso in cui abbiano il carattere della marginalità.
Lo stesso trattamento si applica agli enti religiosi non cattolici.
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