L’Abc della fattura elettronica, la guida per i forfettari: errori, esoneri e compilazione

imposta di registro

La fattura elettronica è la principale rivoluzione in materia fiscale che riguarda i lavoratori autonomi. Tutte le Partite Iva dovranno adeguarsi alla grande novità fiscale che il governo ha introdotto. Anche chi rientra nel regime di maggior vantaggio che è il forfettario.

Regime forfettario e fatturazione elettronica, la guida

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutte le Partita Iva. Ed è un obbligo che per il regime forfettario scatta il prossimo primo luglio. È da quel giorno che scatterà l’obbligo della fattura elettronica anche per quegli imprenditori e quei professionisti in regime forfettario, quelli che hanno scelto il regime di maggior favore fiscale. Cambia tutto per quanto riguarda la fattura elettronica, ma non per tutti i contribuenti.

Breve cenno sulla fattura elettronica

Dopo il disco verde da parte della Comunità Europea ormai tutto è pronto per l’ampliamento dell’utilizzo della fattura elettronica per tutte le Partite Iva. È datato 13 aprile 2022 il Consiglio dei ministri del governo presieduto da Mario Draghi che di fatto ha approvato il decreto legge per rafforzare l’attuazione del Pnrr. E dentro il Piano di Ripresa e Resilienza che compaiono quelle misure fiscali di cui da tempo si parlava, ovvero  le misure fiscali come la fattura elettronica obbligatoria anche per le Partite Iva in regime forfettario. L’ufficialità è ornai definitiva vista la pubblicazione del decreto legge n° 36 del 2022 nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 aprile. Con la pubblicazione in Gazzetta avvenuta sabato scorso, è stata confermata la data di avvio di questa estensione della fatturazione elettronica a partire dal primo luglio 2022.

Per quali forfettari scatta l’obbligo dal prossimo primo luglio

Inizialmente il decreto doveva contenere l’estensione a macchia d’olio. Infatti doveva riguardare la generalità dei forfettari. Un leggero ammorbidimento è stato introdotto durante l’iter burocratico della misura. Un depotenziamento evidente che si legge adesso nel testo finiti sabato 30 aprile in Gazzetta Ufficiale. L’introduzione di un tetto prestabiliti, esclude alcuni contribuenti da questo obbligo dal primo luglio. Il tetto è pari a 25.000 euro. Chiunque sta sotto a tale importo soglia, può essere considerato esonerato da questo obbligo. Un primo dubbio quindi è fugato del tutto per quanti si chiedevano se eventuali esoneri fossero previsti.

L’elenco dei contribuenti obbligati

Dovranno quindi adeguarsi alla nuova fatturazione elettronica i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio e al regime forfettario previsti dal decreto legge n° 98 del 2011, all’articolo n° 27 commi 1 e 2 e dalla legge 190 del 2014 all’articolo n° 1 commi dal 54 all’89.

Stesso obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore che hanno optato per il regime di vantaggio Iva. Per questi ultimi solo se il limite di utili registrati è al di sotto di 65.000 euro.

I casi di esonero dalla fatturazione elettronica nello specifico

Come dicevamo ci sono contribuenti esentati da questo obbligo per i forfettari. I dettami normativi sulla fattura elettronica per i forfettari, che resta un potenziamento di questa novità votata al contrasto dell’evasione fiscale, sono tutti inseriti nel decreto.  Dal primo luglio 2022 l’obbligo di emettere le fatture, solo in modalità elettronica con tanto di utilizzo del Sistema di interscambio, riguarderà ogni operazione tra Partite Iva e soggetti in genere,  residenti o che hanno portato l’azienda, a stabilirsi nel territorio italiano.

Fino al 31 dicembre 2023 però, vige la deroga per le Partite Iva in regime forfettario che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro. Ed esonerati anche i neo Partita Iva, cioè chi la apre nel corso del corrente anno 2022.

Altri chiarimenti sulla fattura elettronica, soprattutto il paragone con la versione cartacea

La fattura elettronica è diversa da quella tradizionale e cartacea. Infatti la versione elettronica deve necessariamente passare per un device tecnologico, sia esso un OC o un tablet. Niente più fatture cartacee e blocco fatture da comperare.

Inoltre la trasmissione elettronica deve avvenire per il già citato SDI, ovvero il Sistema di Interscambio. Nulla cambia o quasi dal punto di vista della compilazione. Infatti i dati da inserire nella fattura elettronica sono gli stessi della fattura cartacea di sempre. Vanno aggiunti solo i recapiti di posta elettronica, tra cui la PEC (Posta elettronica certificata).

Guida pratica all’utilizzo della fatturazione elettronica

La compilazione della fattura elettronica è assai semplice. Basterà un PC, un tablet o uno smartphone. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il programma per compilare e trasmettere queste fatture in versione telematica.  Una procedura assai snella che parte dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Proprio sul sito ufficiale del Fisco italiano si può scaricare il software di compilazione. Questo se si utilizza un PC. Per altri device invece ci sono Applicazioni apposite. Strumenti che consentono anche di scaricare la ricevuta di regolare invio telematico della fattura.

Sanzioni ed obbligo di archiviazione telematica per la fattura elettronica

Se l’invio deve essere telematico, anche per  l’archiviazione è lo stesso. Sia chi invia che chi riceve il documento fiscale ha l’obbligo di archiviazione telematica. Va ricordato che parliamo di un obbligo, e che ci sono sanzioni per l’invio telematico ritardato. Infatti vengono previste sanzioni fisse da 250 euro (soglia minima) o commisurate all’imponibile del documento, in percentuale compresa dal 90 al 180%.

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Sindacalista, operatore di Caf e Patronato, esperto in materia previdenziale, assistenziale, lavorativa e assicurativa. Da 25 anni nel campo, appassionato di scrittura e collaboratore con diversi siti e organi di informazione.