Quando spetta il trattamento integrativo nella nuova Irpef del 2022? Si tratta di un’integrazione di reddito, introdotto dal decreto legge numero 3 del 2020, meglio conosciuto come bonus 100 euro o bonus Irpef. La nuova soglia di reddito prevista per il 2020 riguarda i redditi prodotti fino a 15 mila euro. La misura deriva dal vecchio bonus 100 euro che era riconosciuto ai lavoratori in rapporto al numero dei giorni di lavoro. La condizione essenziale era rappresentata dall’ammontare complessivo del reddito che non poteva superare i 28 mila euro. Inoltre i lavoratori, per ottenere il bonus Irpef, dovevano avere una detrazione spettante per il lavoro alle dipendenze inferiore all’imposta lorda.
La situazione può essere rappresentata da un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che, nel 2022, presume di ottenere un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro. Il contribuente lavora per tutto l’anno e non ha carichi di famiglia. In tal caso, essendo il reddito complessivo al di sotto dei 15 mila euro, il lavoratore avrà diritto al trattamento integrativo nella totalità. Infatti, la legge di Bilancio 2022 ha ridotto il tetto per ottenere il trattamento integrativo da 28 mila euro a 15 mila euro. Al di sopra di questa soglia, il trattamento può spettare ma solo in presenza di determinate condizioni. In ogni caso, il limite massimo è pari a 28 mila euro.
Conti alla mano, la legge di Bilancio 2022 ammette, dunque, al trattamento integrativo i redditi annuali entro i 15 mila euro. Entro questo tetto di reddito spetta un bonus integrativo pari a 1.200 euro. È necessario che vi sia anche la capienza dell’imposta lorda derivante dal reddito da lavoro alle dipendenze in confronto alle detrazioni da lavoro alle dipendenze. Ciò deriva da quanto prevede il comma 1 dell’articolo 13 del Testo unico sulle imposte sui redditi (Tuir).
Ammettendo che il lavoratore abbia un contratto a tempo indeterminato per 365 giorni all’anno e un reddito pari a 15 mila euro, l’imposta lorda si determina applicando il 23% al reddito lordo. Dunque, il risultato è pari a 3.450 euro. Ammettendo che il totale delle detrazioni sia pari a 1.900 euro, l’imposta netta sarà corrispondente alla differenza tra l’imposta lorda e il totale delle detrazioni. Dunque il risultato è pari a 1.550 euro. Affinché possa esserci il trattamento integrativo Irpef è necessario che la capienza risulti rispettata. Essendo l’imposta lorda superiore al totale detrazioni, al lavoratore spetterà il bonus Irpef per intero. Ovvero per 1.200 euro, costituiti da 100 euro per dodici mensilità all’anno.
Il bonus Irpef può spettare anche ai redditi da lavoro eccedenti la soglia dei 15 mila euro e non oltre i 28 mila euro. Ma devono verificarsi determinate condizioni:
Per poter beneficiare del bonus Irpef è necessario che si verifichino 3 condizioni:
Proprio in merito all’ultima condizione è necessario dunque che per il 2022 il contribuente abbia un reddito da lavoro non eccedente i 28 mila euro.
Se il lavoratore supera, come reddito da lavoro, il tetto dei 28 mila euro, può percepire, al posto del bonus 100 euro, l’ulteriore detrazione (Ud). Infatti, per redditi da lavoro tra i 28 mila euro e i 40 mila euro si applica l’ulteriore detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 1, del decreto legge numero 3 del 2020. Anche in questo caso, l’imposta lorda deve essere capiente. Tale detrazione ulteriore è stata prorogata al periodo di imposta del 2021.
Nel caso in cui il lavoratore ne abbia diritto, il bonus Irpef deve essere versato dal sostituto di imposta. Il bonus Irpef è pertanto riconosciuto e pagato senza che il lavoratore ne faccia domanda. Il lavoratore, in ogni modo, può anche espressamente decidere (e dunque comunicare) al datore di lavoro di non volersi avvalere del bonus Irpef. L’ammontare del bonus Irpef deve essere ripartito sulle mensilità. La prima mensilità oggetto di versamento è stata quella a partire dal 1° gennaio 2022. In sede di conguaglio, spetta al datore di lavoro che agisce come sostituto d’imposta verificare che al lavoratore spettasse il bonus Irpef, e l’eventuale incapienza o capienza rispetto alle detrazioni spettanti. Il definitivo conguaglio va fatto quando si presenta la dichiarazione dei redditi.
In sede di dichiarazione dei redditi, l’importo del bonus Irpef deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente ed assimilato. Nel caso in cui la remunerazione sia versata al lavoratore da un soggetto che non rappresenta il sostituto di imposta, il contribuente che ha diritto al bonus Irpef può chiedere che il totale del trattamento sia versato in sede di dichiarazione dei redditi inerente l’anno in corso.
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