In Italia i contribuenti che hanno i debiti fiscali pregressi con il Fisco possono saldare il dovuto, sotto certe condizioni, senza l’applicazione degli interessi dovuti ai sensi di legge. E nemmeno senza l’applicazione di sanzioni amministrative.
Tutto ciò è possibile, in particolare, grazie alle misure di definizione agevolata che rientrano nella cosiddetta pace fiscale. E che, nello specifico, sono state introdotte con il decreto legge numero 119 del 2018.
Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono tutte le misure di pace fiscale proprio con l’accesso alla definizione agevolata. E con la possibilità di sanare la propria posizione fiscale in maniera agevolata non solo per i debiti fiscali pregressi, ma anche per gli atti, per le irregolarità formali e per altri adempimenti.
In particolare, grazie al decreto sulla pace fiscale sopra citato, i contribuenti hanno la possibilità di accedere alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ed anche alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Inoltre, c’è pure la definizione agevolata delle controversie tributarie, la definizione delle irregolarità formali e la definizione agevolata delle cartelle di pagamento in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
La definizione agevolata che, numericamente, coinvolge più contribuenti, è quella relativa alle cartelle di pagamento. Vediamo allora di approfondire proprio questa importante misura di pace fiscale.
Nel dettaglio, la misura di pace fiscale relativa alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento è attualmente attiva con la terza finestra di rottamazione delle cartelle esattoriali. Ovverosia, con la rottamazione-ter e saldo e stralcio per la quale, il 9 maggio del 2022, sono scaduti i termini per il versamento delle rate che sono scadute nel 2020. Ovverosia, quelle con la scadenza originaria nel pieno della pandemia di Covid-19.
Nel rispetto del cosiddetto inadempimento lieve, inoltre, per tutte le scadenze fissate e legate alla rottamazione ter e saldo e stralcio ci sono, rispetto alla scadenza fissata, cinque giorni di tolleranza. Così come è stato disposto dal Decreto legge numero 119 del 2018 in corrispondenza dell’Articolo 3, comma 14-bis.
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