Regime forfettario e pos in negozio, tutte le novità dell’estate

Regime forfettario e pos in negozio sono sostanzialmente due le novità a partire da quest’estate per i professionisti e le piccole imprese, quali?

Regime forfettario e pos in negozio, gli obblighi di fatturazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto PNRR-2) sono entrati in vigore nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica.  Tuttavia gli obblighi sono a carico dei forfetari e dei cd. “soggetti minori”. Soprattutto in materia di accettazione dei pagamenti con carte di debito e credito.

In particolare l’art. 18 del decreto dispone in particolare che:

  • sono estesi, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
  1. i soggetti rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  2. i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  3. le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ma che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Regime forfettario e pos, i soggetti che rimangono esclusi

Ci sono dei soggetti, che pur aderenti al regime forfettario, rimangono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Infatti, restano esclusi dall’obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

Al riguardo si prevede inoltre che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Le operazione e i pagamenti con il POS

Altra novità importante per le imprese è quello di dotarsi di POS. Cioè è un dispositivo che permette di accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata attraverso la lettura di un chip. Le novità riguardano le sanzioni. Infatti si applicheranno dal 30 giugno 2022 – anziché dal 1° gennaio 2023 – le sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, che rifiutino di accettare un pagamento effettuato con carte di debito/credito tramite POS.

La sanzione fissa è pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico. Si ricorda che per pagamento elettronico si intende il sistema che prevede l’utilizzo di specifici strumenti e procedure che permettono il trasferimento virtuale del denaro, senza il suo passaggio fisico. Tuttavia il mezzo di pagamento elettronico maggiormente utilizzato è la carta di pagamento, che si dividono in carta di credito, di debito e prepagata.

Gli elementi che rimangono invariato nel regime forfettario

Rimangono invariate le semplificazioni previste ai fini Iva e per le imposte dirette a carico dei proprietari di partiva Iva. Per quanto riguarda le semplificazioni ai fini Iva, da un coloro che applicano il regime forfettario non addebitano l’Iva in fattura. Dall’altro non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti. Su questo aspetto infatti non è modificato nulla. Inoltre:

  • non liquidano l’imposta;
  • nessun obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva;
  • non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazione rilevanti ai fini Iva;
  • nessun obbligo di registrare le fatture emesse, ricevute e i corrispettivi.

Tuttavia i contribuenti, che applicano il regime forfettario, hanno l’obbligo di:

  • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Inoltre i soggetti professionisti o piccole imprese, che aderiscono al regime forfettario, non sono sottoposti agli studi di settore e nemmeno alla tenuta delle scritture contabili.

 

 

 

Francesca Cavaleri

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