Si potrebbe continuare a lavorare nel caso in cui si vada in pensione con la nuova quota 102? La richiesta, per svariati versi, ricalca ciò che successe con la quota 100. Ovvero, la possibilità di continuare a lavorare e, dunque, di cumulare redditi da lavoro con redditi da pensione è circoscritta a specifiche situazioni e condizioni da rispettare. In mancanza di queste condizioni, il neopensionato dovrebbe rinunciare a eventuali contratti di lavoro. La rinuncia riguarda anche i casi di iscrizione alla gestione separata. O per i rapporti di collaborazione. Nel momento in cui si effettui la domanda di pensione per quota 102 è necessario non avere attività lavorative alle dipendenze o autonome in essere.
Un contribuente che va in pensione con quota 102 (analogamente a quanto avviene con la quota 100) può continuare a lavorare a determinate condizione. Ovvero, può cumulare il reddito da lavoro con quello da pensione solo nel caso in cui svolga un lavoro autonomo occasionale. L’importo massimo ammesso di reddito lordo annuo dall’attività lavorativa occasionale è pari a 5.000 euro.
Il pensionato con quota 102 che dovesse svolgere un lavoro autonomo occasionale e sforare il tetto di reddito da lavoro di 5 mila euro, andrebbe incontro all’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Secondo quanto prevede il comma 87 alle lettere b) e c) dell’articolo 1, della legge numero 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022) che modifica il comma 1, dell’articolo 14, del decreto legge numero 4 del 2019, in tal caso il lavoratore occasionale, nonché percettore di pensione con quota 102, potrebbe andare incontro alla sospensione del trattamento pensionistico.
Ai fini dell’andata in pensione con quota 102, il contribuente deve cessare il rapporto di lavoro alle dipendenze prima di presentare domanda di pensione. Per la stessa finalità, ai lavoratori autonomi non è richiesta la cessazione dell’attività. Ovvero, il lavoratore autonomo non deve procedere con la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, oppure cancellare l’iscrizione camerale, o dagli albi professionali o chiudere la partita Iva. Rimane, tuttavia, sottinteso che il conseguimento della pensione a quota 102 comporta l’incompatibilità della stessa con il continuare a svolgere l’attività lavorativa autonoma, se non meramente occasionale.
Il pagamento della pensione da quota 102 è sospeso nell’anno nel quale siano stati percepiti redditi da lavoro:
A titolo di esempio, se un contribuente maturi il diritto alla pensione con quota 102 a giugno 2022 (64 anni di età e almeno 38 anni di contributi) e compia l’età della pensione di vecchiaia a giugno 2025, possono presentarsi vari casi di cumulabilità di lavoro e redditi da pensione. Ad esempio, se il contribuente percepisce da giugno a dicembre del 2022 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio del 2022, l’attività lavorativa è compatibile con la pensione a quota 102 a partire da giugno perché l’attività lavorativa è stata svolta in un periodo antecedente la decorrenza della pensione. Diversamente, se l’attività lavorativa viene svolta da giugno a dicembre 2022, in concomitanza con la decorrenza della pensione a quota 102, vi è incumulabilità dei redditi.
Lo svolgimento dell’attività occasionale compatibile con la pensione a quota 102 necessita di una dichiarazione del lavoratore. Infatti, ai fini dell’accertamento della cumulabilità dei due redditi, il lavoratore deve darne comunicazione all’Inps. La comunicazione accerta che il lavoratore svolge solo attività occasionali dell’importo annuale lordo non eccedente i 5 mila euro. Nel caso di accertamento di incumulabilità di redditi da lavoro e redditi da pensione con quota 102, l’Inps:
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