Quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni fiscali, sulla cessione del credito di imposta o sullo sconto in fattura derivanti dal superbonus 110% e dai bonus casa? L’attività di verifica del Fisco si muove proprio su queste due direttrici. E i controlli a consuntivo durano al massimo 5 anni, a pena di decadenza. Dunque, chi beneficia delle detrazioni fiscali o chi cede il credito di imposta potrebbe ricevere un controllo anche nei prossimi anni. Anche se, al momento, non vi sono termini temporali certi. E il Fisco non ha ancora emanato determinati documenti sui quali rifarsi per i controlli.
I controlli dell’Agenzia delle entrate lungo le due direttrici, più nello specifico, saranno espletati nelle seguenti modalità:
Per la verifica della detrazione fiscale spettante sul superbonus 110% risultante dalla dichiarazione dei redditi, il Fisco può escludere, anche solo in parte, la detrazione di imposta qualora non sia spettante. Si tratta di una verifica sulla sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Per questa verifica, dunque, l’Agenzia delle entrate può richiedere la relativa documentazione ai contribuenti. È quanto prevede il comma 2, lettera b), dell’articolo 36 ter, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. Il relativo accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del 4° anno susseguente all’anno della dichiarazione dei redditi.
Si tratta, dunque, di un controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale spettante per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Ed è la medesima verifica che il Fisco compie per le deduzioni e le detrazioni fiscali, come quelle spettanti per i familiari a carico. In tema di bonus edilizi, tali controlli riguardano essenzialmente le detrazioni fiscali:
È dunque plausibile che l’Agenzia delle entrate non riconosca il diritto alla detrazione fiscale sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi. Il disconoscimento della detrazione può avvenire anche con un atto di accertamento ordinario. Rispetto al precedente caso, che contemplava la sussistenza dei requisiti per usufruire dei bonus edilizi, in questa fattispecie il Fisco disconosce la detrazione stessa. Per questo tipo di controllo l’Agenzia delle entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nel quale sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. L’ipotesi è contemplata nel comma 1, dell’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.
Sui controlli della cessione dei crediti di imposta e sullo sconto in fattura derivanti da operazioni rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate svolge controlli sull’esercizio dell’opzione di scelta di uno dei due strumenti. In questo caso, il Fisco può emanare atti di recupero al termine delle verifiche. Si tratta degli strumenti previsti dai commi 421 e 422 dell’articolo 1, della legge numero 311 del 2004. Gli atti di recupero sopra citati, secondo quanto prevede la legge di Bilancio 2022, non potranno essere espletati nel caso in cui il beneficio fiscale avvenga sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Pertanto, il recupero potrà essere effettuato dal Fisco solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. Inoltre, la legge di Bilancio 2022, sulla base del decreto legge numero 157 del 2021 (cosiddetto decreto “Antifrodi”), ha stabilito che l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’atto di recupero nel termine del 31 dicembre del 5° anno susseguente all’anno nel quale si sia verificata la violazione. Oltre questo termine, l’atto di recupero decade.
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