Benefit aziendali: la ricarica dell’auto elettrica non va tassata

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L’Agenzia delle Entrate nella risposta 329 del 10 giugno 2022 all’interpello proposto da un’azienda ha sottolineato che la concessione di ricariche auto gratuite ai dipendenti per un tempo limitato può rientrare tra le finalità educative e di conseguenza si tratterebbe di benefit aziendali non tassabili.

Benefit aziendali: distinzione tra quelli soggetti a tassazione e quelli esenti

I benefit aziendali sono disciplinati dall’articolo 51 del Tuir, questo prevede al comma 1 che, costituiscono reddito da lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro . Tali prestazioni sono di conseguenza tassate.

Il comma 2 dello stesso articolo 51 alla lettera f invece prevede che non concorre alla formazione di reddito da lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto.

Per maggiori informazioni sul regime fiscale dei benefit aziendali, leggi l’articolo: I vantaggi fiscali dei fringe benefit aziendali: panoramica

Interpello Agenzia delle Entrate: la ricarica auto elettrica a finalità educativa deve essere tassata?

L’azienda istante ha sottolineato nell’interpello all’Agenzia delle Entrate che da oltre 10 anni è impegnata nel promuovere la sostenibilità ambientale considerata una leva strategica di sviluppo. Il Gruppo ha effettuato investimenti per aumentare l’efficienza energetica e svolge un attento lavoro di sensibilizzazione verso i dipendenti per l’adozione di uno stile di vita legato alla cultura della sostenibilità. L’azienda a tal fine ha rinnovato il parco auto aziendale con veicoli elettrici e intende sollecitare i dipendenti ad adottare auto elettriche anche nel privato.

A tal fine l’azienda come stimolo propone ricariche elettriche auto gratuite, attraverso l’uso di propri impianti di produzione di energia elettrica con fotovoltaico o attraverso convenzioni con aziende terze.

L’incentivo dovrebbe avere la durata di 6 mesi ed essere rivolto a dipendenti che in un determinato arco temporale decidono di cambiare l’auto passando a un veicolo elettrico.

Il Gruppo/azienda chiede se è possibile far rientrare tale benefit nell’articolo 51 comma 2 lettera f del Tuir e quindi riconoscere al dipendente anche l’esclusione della tassazione del controvalore di tali ricariche.

Risposta interpello 329/2022

L’Agenzia delle Entrate nella risposta 329 del 10 giugno 2022 ha dato esito positivo a tale quesito.

La stessa ha sottolineato che i benefit non tassabili devono essere:

  • rivolti alla generalità dei dipendenti, condizione che sussiste nel caso prospettato;
  • deve inoltre trattarsi di erogazioni in natura e non prestazioni sostitutive di denaro anche questa condizione si ritene assolta in quanto le ricariche derivano dall’uso di impianti fotovoltaici;
  • infine deve trattarsi di erogazioni che hanno finalità educative, e sostenere l’adozione di uno stile di vita sostenibile può ritenersi una finalità educativa.

A ciò si aggiunge che la transizione ecologica è fortemente sostenuta all’interno del PNRR e di conseguenza si tratterebbe di un benefit che rientra in finalità previste e sostenute a livello istituzionale.

Sicuramente l’esclusione della tassazione sul controvalore delle ricariche per veicoli elettrici per la durata di 6 mesi può essere considerato un elemento da considerare per le persone che stanno pensando di cambiare l’auto.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate può essere un ottimo stimolo per tutte le aziende che concedono normalmente benefit ai dipendenti in quanto gli stessi sicuramente ricevono maggiori benefici da quelli non sottoposti a tassazione, infatti la stessa risposta non si applica solo all’azienda che ha proposto l’interpello, ma si applica per analogia a tutte le imprese che percorrono la stessa strada.