Sui lavori relativi al bonus ristrutturazione (o bonus casa) si applica la detrazione fiscale nel modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi. Il vantaggio fiscale spetta per un tetto di spesa pari a 96 mila euro considerando le unità abitative separatamente ed escludendo le pertinenze inerenti. Pertanto, l’importo massimo detraibile ai fini dell’Irpef con il bonus casa al 50% è di 48 mila euro. Il complessivo della detrazione fiscale deve essere spalmato su dieci anni con quote di importo uguale. Lo stabilisce l’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
Stabilito il limite per ciascuna unità immobiliare, se un contribuenti possiede più abitazioni la detrazione fiscale si applica nel tetto dei 96 mila euro per ciascuna abitazione. Nel caso in cui l’abitazione è cointestata e tutti i cointestatari partecipano al sostenimento delle spese ai fini del bonus ristrutturazioni, il tetto dei 96 mila euro va suddiviso tra tutti i partecipanti alle spese.
Sia per il bonus ristrutturazioni che per il bonus sisma ordinario o super bonus 110%, il tetto di spesa di 96 mila euro può essere aggiornato a un nuovo limite (96 mila euro + 96 mila euro) solo nel caso in cui si procede a un nuovo lavoro di ristrutturazione che non costituisca la “mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998”.
Il tetto rimane fissato unicamente a 96 mila euro nel caso in cui per la stessa unità abitativa e per lo stesso anno si proseguano dei lavori iniziati anni prima. Congiuntamente possono iniziarsi anche altri interventi detraibili fiscalmente, ma l’importo massimo delle spese agevolabili rimane di 96 mila euro. Lo stesso avviene se gli altri lavori aggiuntivi rientrino nel bonus sisma ordinario oppure super.
Nell’ambito dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni (anche ecobonus, sisma bonus super e ordinario) si può avere la seguente situazione:
In questo caso le agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi vanno considerate parti di un autonomo intervento rispetto ai lavori che possono svolgersi sulle singole unità abitative dell’edificio. Dunque, l’autonomia delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio ha come conseguenza che sui relativi lavori sia applicato un indipendente limite di spesa di 96 mila euro rispetto ai lavori delle singole unità abitative.
Tale differenziazione (limite di spesa autonomo per i lavori del bonus ristrutturazione per le parti comuni di un edificio rispetto ai lavori delle singole unità abitative) è di più difficile applicazione per i lavori rientranti nel sisma bonus, sia ordinario che super al 110%. Infatti, risulta più complicato stabilire i benefici di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori sulle parti comuni o sulle singole unità abitative.
Per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza la detrazione fiscale è pari al 50%. Il contribuente deve pagare le spese sostenute con il “bonifico parlante” ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La sostituzione può avvenire con generazioni a gas più moderni secondo quanto prevede il comma 3 bis dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Per la detrazione fiscale del 50% del bonus casa nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario utilizzare i righi E 41, E 42 ed E 43. Il contribuente deve aver sostenuto le spese, ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, nell’anno di imposta 2021. La sezione di riferimento è la III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.
Si faccia l’esempio di un il contribuente che ha fatto eseguire interventi di ristrutturazione nel 2019 e li ha proseguiti nel 2020. Le spese sono state sostenute negli anni 2019 e 2020. Nel modello 730 di quest’anno dovrà indicare:
In questo modo si tiene conto del limite massimo di spesa ai fini della detrazione fiscale del 50% (96 mila euro) per i costi sostenuti negli anni precedenti. Nella colonna 9, infatti, per l’anno 2020 l’importo corrispondente non può eccedere la differenza tra il tetto di 96 mila euro e i costi sostenuti dal contribuente negli anni prima.
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