Come si compila il modello 730 di dichiarazione dei redditi per i coltivatori diretti? È da subito necessario precisare che non si paga l’Irpef per i terreni se i coltivatori risultano in possesso di qualifica di imprenditori professionali agricoli (Iap) oppure di coltivatore agricolo. Tuttavia, sul modello 730 di dichiarazione dei redditi va compilato il quadro “A”. Chi possiede dei terreni agricoli deve indicarne i redditi in questo quadro ai fini della determinazione delle imposte dovute.
Ma, in presenza della qualifica Iap o di coltivatore diretto, pur dovendo compilare il quadro “A” del modello 730, il contribuente beneficia delle agevolazioni fiscali che consentono di non ricomprendere i redditi di questi terreni ai fini della formazione della base imponibile. Nel caso in cui si tratti di un Iap, il contribuente deve indicarlo nel quadro A del modello 730 barrando la colonna 10.
A compilare il quadro “A” del modello di dichiarazione dei redditi 730 sono i conduttori dei fondi che rientrano nel regime di esonero. Tale regime permette loro di non dover presentare i modelli di dichiarazione dei redditi 770, Iva ed Irap. Sono altresì esonerati dalla compilazione di questi modelli (e dunque del solo quadro “A” del 730):
Sono due i redditi che vanno dichiarati nel quadro “A” del modello 730 rientranti tara i redditi fondiari. Il primo è il reddito dominicale che deve essere dichiarato dai contribuenti che sono possessori del terreno perché proprietari o titolari di un altro diritto reale. Tra i diritti reali rientra l’usufrutto. Il secondo reddito da dichiarare è quello agrario. Riguarda chi svolge attività agricole sui terreni.
I terreni che non devono essere dichiarati nel quadro “A” del modello 730 di dichiarazione riguardano essenzialmente quelli che non producono redditi fondiari. Ovvero:
Per procedere alla determinazione della base imponibile per i terreni agricoli è necessario fare alcune considerazioni. Innanzitutto, se i terreni non sono affittati, l’Imu va a sostituire l’Irpef e le altri addizionali sui redditi dominicali. In altre parole, il contribuente si vedrà tassato il solo reddito agricolo. Se il terreno è affittato, invece, il contribuente dovrà versare sia l’Irpef che l’Imu. Inoltre è necessario verificare la qualifica: come già detto in precedenza, i coltivatori agricoli e gli imprenditori agricoli professionali non pagano l’Irpef. E, dunque, i relativi terreni non entrano nella base imponibile. Tale agevolazione, introdotta nel 2017 ed estesa fino al 2019, è stata ulteriormente prorogata dalla legge di Bilancio 2022.
Oltre ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola, beneficiano dell’esonero Irpef:
Al di fuori dei casi sopra descritti, nel caso in cui l’Irpef sia dovuta, sia il reddito agrario che quello dominicale concorrono alla formazione del reddito. In tal caso, la misura è corrispondente alla visura catastale del 1° gennaio dell’anno di imposizione. Questo valore deve essere rivalutato per l’80 e il 70% e, successivamente, per una nuova rivalutazione del 30%. Le due rivalutazioni (70 e 80%) non vanno applicate nei casi di terreni affittati per non meno di cinque anni e per utilizzi agricoli, a giovani imprenditori under 40. Questi ultimi devono essere Iap o coltivatori diretti. In tal caso, nel quadro A del modello 730 di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve indicare il codice 4 alla colonna 7.
I coltivatori diretti devono compilare il quadro “A” del modello 730 di dichiarazione dei redditi per ogni terreno in possesso o condotto. Il numero dei terreni posseduti corrisponde a tanti righi da compilare del quadro “A”. Nella colonna 1, il contribuente deve indicare il reddito dominicale; invece, nella colonna 3 il contribuente deve indicare quello agrario. Nel caso in cui il terreno è solo coltivato, si dovrà compilare la sola colonna 3. Se, invece, il contribuente possiede solo il terreno, deve compilare la sola colonna 1. Il contribuente deve inserire i redditi non rivalutati: sarà chi presta assistenza fiscale a provvedervi.
La colonna 2 del modello 730, al quadro A, serve per indicare la tipologia di possesso del terreno. Ad esempio, se il terreno è di proprietà e non è stato affittato, il contribuente deve indicare il codice “1”. Le colonne dalla 4 alla 6, invece, indicano ulteriori specifiche di possesso del terreno ed eventualmente il canone di affitto. Il contribuente deve indicare nella colonna 9 se non sconta l’Imu.
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