Come procedere con la deducibilità e la detraibilità dei contributi a favore di colf e badanti e, in generale, dei lavoratori domestici per i relativi oneri nella dichiarazione dei redditi? Con la presentazione del modello 730 le famiglie datrici di lavoro hanno la possibilità di dedurre, e dunque di recuperare, una parte delle spese sostenute per i contributi previdenziali versati a favore dei lavoratori domestici e degli addetti all’assistenza personale. L’operazione prevede sia la deduzione che la detrazione Irpef.
Le famiglie datrici di lavoro, infatti, possono diminuire il reddito imponibile ai fini del calcolo dell’Irpef dovuta mediante la deduzione dei contributi previdenziali pagati nell’anno di imposta. Le categorie di lavoratori domestici per i quali normalmente si versano i contributi sono rappresentate da colf, badanti, baby-sitter e personale che assiste le persone anziane.
I datori di lavoro devono iscrivere i contributi previdenziali nel rigo E 23 del modello 730. La quota limite dei contributi che si possono portare in deduzione è pari a 1.549,37 euro. Invece, non si possono detrarre i contributi che sono stati rimborsati dal datore di lavoro. Tali contributi sono riportati nella Certificazione unica ai punti che vanno dal 701 al 706.
Particolare disciplina spetta nel caso di lavoratori domestici addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti. Si tratta di lavoratori domestici che si occupano di persone che non possono compiere le normali attività quotidiane, siano esse lo stesso contribuente che uno o più familiari, come ad esempio i genitori o il coniuge. In questo caso, la deducibilità è assicurata anche se si tratta di assistenza di persone non a carico fiscalmente.
I datori di lavoro devono iscrivere i contributi previdenziali nel rigo E 8 o E 10 con il codice di spesa “15” del modello 730. Per questa tipologia di lavoro domestico si può procedere alla detrazione del 19% su una spesa limite di 2.100. Chi sostiene il costo dei contributi non deve avere un reddito eccedente i 40 mila euro. Tale livello di reddito deve essere considerato singolarmente, indipendentemente dal numero delle persone alle quali spetta l’assistenza. Se i costi sono sostenuti da più persone, il limite deve essere ripartito.
Per la detrazione fiscale del 19% dei contributi versati a favore dei lavoratori domestici che si prendono cura di persone non autosufficiente è necessario che:
La detrazione fiscale spetta anche se le prestazioni sono svolte dalle case di riposo, di cura o dalle cooperative. È necessario documentare le spese con l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che effettua i pagamenti. Nel caso in cui il servizio sia svolto da case di riposo o di cura, è necessario separare le spese per l’assistenza dalle altre tipologie di spese per prestazioni fornite. Se il servizio viene svolto da una cooperativa, deve essere inserita la natura del servizio stesso. Per i lavoratori interinali, si deve specificare la qualifica contrattuale.
Ai fini della compilazione del modello 730 devono essere inserite le spese già detratte dal datore di lavoro. Tali spese risultano nella Certificazione unica, ai punti che vanno dal 341 al 352. Il codice spesa è “15”. Non devono essere inserite, invece, quelle spese che il datore di lavoro ha già rimborsato come sostituzioni delle retribuzioni premiali. Il contribuente può procedere con la detrazione fiscale della parte a lui a carico.
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