Quali spese sanitarie sono detraibili per acquisti effettuati nell’anno 2021 per la pandemia Covid? In particolare, ci si riferisce alle spese sostenute per tamponi, prestazioni sanitarie come analisi di laboratorio e mascherine. Ma per la detraibilità dei costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi è necessario seguire specifiche regole.
La prima regola delle spese sanitarie è di carattere generale e prevede la detraibilità del 19% sull’importo superiore a 129,11 euro. Le spese, inoltre, devono essere state sostenute nell’anno di imposta (il 2021 per la dichiarazione dei redditi di quest’anno) e il costo deve essere a carico del contribuente. Inoltre, sono da rispettare altre determinate regole. La prima è che si tratti di una spesa sostenuta per una prestazione sanitaria o di un bene sanitario. Rientrano nel primo caso, le spese sanitarie sostenute per visite spirometriche, analisi di laboratorio e di diagnostica per i casi di coronavirus. La prestazione può essere stata effettuata sia da un professionista che da una struttura sanitaria.
Nel caso di detrazione di beni comprati, come per esempio l’esecuzione di un tampone o l’acquisto delle mascherine, è opportuno far riferimento alle spese sostenute per i medicinali, per i dispositivi medici o degli altri prodotti detraibili. La detrazione si può esercitare a prescindere dall’utilizzo, unicamente per la natura del bene (o della prestazione medica) acquistato. Pertanto, è necessario verificare la classificazione merceologica, la conformità dei beni acquistati alle leggi italiane, la tracciabilità dei pagamenti e i documenti di spesa.
Ai fini della detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi dei beni sanitari acquistati, è necessario dunque che:
Sull’ultimo punto, è necessario che i documenti di spesa riportino il codice fiscale di chi provvede a comprare i beni sanitari e la natura del bene, con abbreviazioni “Ad”, “M” e “Pi”. Tali codici sono quelli per l’invio dei dati al sistema della Tessera sanitaria. Le regole si applicano, dunque, anche ai beni e ai dispositivi per l’emergenza Covid-19.
Nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi, le spese sanitarie possono essere sommate all’importo riportato nel rigo E 1 della colonna numero 2. È tuttavia importante sottolineare che non per tutti i beni sanitari utilizzati per il Covid, che nello scorso anno avevano l’Iva al 5%, si può procedere con la detrazione. Si deve verificare che i beni rientrino nelle categorie di presidi sanitari, di farmaci o di dispositivi. Per esempio, i guanti monouso risultano esclusi dalla detrazione fiscale se non sono classificati come dispositivo.
Particolare attenzione nella detrazione deve essere prestata alle mascherine chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3. Questi dispositivi sono classificati in 3 classi:
L’ultima classe di mascherine, quelle di comunità, non si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi 2022. Le mascherine chirurgiche invece, costituendo dispositivo medico, si possono detrarre. Ma c’è bisogno che riportino la marcatura “Ce” nel documento di spesa oppure il codice “Ad” necessario all’invio dei dati al sistema della Tessera sanitaria (Ts). Infine possono avere anche il richiamo alla direttiva numero 94/42/Ce o al Regolamento europeo numero 745 del 2017 con certificazione Uni En 14683 2019.
Non sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi le mascherine Ffp2 ed Ffp3. Si tratta, in questo caso, di dispositivi di protezione individuale (Dpi) che non prevedono la detrazione. Tuttavia, se oltre alla certificazione tecnica Uni En 149:2001 + A1:2009 la mascherina ha la classificazione anche di dispositivo medico (oltre dunque alla certificazione Dpi), è possibile procedere con la detrazione. In quest’ultimo caso, il contribuente deve conservare la scheda tecnica o la confezione delle mascherine che riporta, oltre alla marcatura “Ce”, anche la certificazione di mascherina come “dispositivo medico” (Dm).
Capitolo a parte meritano i tamponi, sia antigenici che sierologici. Infatti, per la detrazione fiscale del 19% di queste prestazioni sanitarie è necessario:
C’è un’eccezione per le farmacie che svolgano i tamponi. Alcune farmacie, infatti, considerano il tampone come una fornitura di dispositivi medici e di servizi strettamente connessi, altre come prestazioni sanitarie. Tutte e due le tipologie di prestazioni sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, ma è necessario prestare attenzione al modo in cui sono state pagate. Infatti, se sullo scontrino c’è il codice “As”, il tampone è classificato come un servizio e dunque, prudentemente, si può detrarre la spesa solo se pagata con mezzi tracciabili; invece, se nello scontrino è riportata la dicitura “cessione di dispositivo medico” mediante codice “Ad”, la detrazione fiscale è consentita anche con il pagamento in contanti.
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