Fermo amministrativo auto: tutto ciò che c’è da sapere

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Molte persone ogni giorno ricevono una cartella di pagamento in cui viene intimato che, nel caso di mancato pagamento entro un determinato arco temporale, sarà applicato il fermo amministrativo dell’auto, ma in quali casi si può procedere e quali sono i passi da compiere per poter effettuare in modo legittimo un fermo amministrativo?

Quando può essere applicato un fermo amministrativo sull’auto?

Il fermo amministrativo dell’auto (conosciuto anche come ganasce fiscali) può essere disposto in seguito al mancato pagamento di debiti erariali, ad esempio Iva, Irap, Irpef, Ires e altri oneri in favore di enti pubblici, tra cui anche gli enti previdenziali, oppure nel caso di multe emesse in seguito a infrazioni al codice della strada e non pagate nei termini, mancato pagamento della tassa di possesso sull’auto. Il fermo amministrativo può essere disposto anche a fronte del mancato pagamento di imposte di tipo locale ( regionali e comunali, ad esempio Imu). Può essere considerato un provvedimento corrispondente al pignoramento che si applica nel caso in cui il creditore sia un privato.

L’applicazione delle ganasce fiscali non è però immediata, ma deve seguire una corretta procedura che, se disattesa, può portare all’inefficacia dell’atto.

La normativa di riferimento è contenuta nel DPR 602 del 1973  ss.mm.ii e nel DM n. 503/98. La normativa prevede che l’agente di riscossione/concessionario, a fronte del mancato pagamento di cartelle esattoriali, può disporre il fermo amministrativo del veicolo. Generalmente si parla di auto, ma in realtà può essere anche un furgone, una moto, i natanti, insomma qualunque tipologia di veicolo soggetto ad iscrizione in pubblici registri.

Avviso e preavviso di fermo amministrativo del veicolo/ ganasce fiscali

L’agente di riscossione quindi trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, può disporre il blocco dei mezzi iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico e comunica l’atto alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e alla Regione di Residenza. Procede quindi al blocco del veicolo attraverso l’iscrizione del fermo amministrativo al PRA.

Le norme sul fermo amministrativo prevedono anche che al debitore sia notificato il preavviso di fermo con un anticipo di almeno 30 giorni. Il preavviso può anche essere contenuto nell’atto con cui il contribuente viene invitato al pagamento delle somme contestate.

L’obbligo di preavviso di fermo è stato introdotto con l’articolo 52, primo comma, lettera m-bis, del DL n 69/13.

In quali casi si può evitare il fermo amministrativo?

Nel caso in cui il contribuente utilizzi il veicolo per la sua attività di lavoro, può evitare il blocco provando che si tratta di un bene strumentale necessario allo svolgimento dell’attività di impresa e professionale. In questi casi infatti il blocco dell’attività potrebbe portare maggiori difficoltà anche all’ente creditore che in realtà preferisce ottenere il pagamento della cartella invece di eseguire una procedura di fermo e conseguente vendita del veicolo che potrebbe anche essere poco fruttuosa. Per chiedere lo sblocco del veicolo strumentale è necessario usare il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale”.

Vi sono limiti al fermo amministrativo anche nel caso in cui il veicolo sia nella disponibilità di persone disabili. In questo caso il modello da presentare è F3 “Istanza di annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona diversamente abile.”

Cosa succede se il debito verso l’Erario è alto?

Potrebbe verificarsi che un auto magari vecchia non abbia una valore tale da coprire il credito dell’erario. In questi casi vi è la possibilità di procedere al fermo su più veicoli, ricordiamo che solo nel caso in cui il valore del credito supera i 120.000 euro è possibile iscrivere un’ipoteca su immobili.  La normativa prevede  quindi la possibilità di fermi multipli:

  • se il debito ha un ammontare non superiore a 2.000 euro, il fermo può essere applicato a un solo veicolo;
  • se il debito ha un ammontare da 2000 a 10.000 euro il fermo può riguardare fino a 10 autoveicoli;
  • nel caso in cui l’amministrazione procedente vanti un credito oltre 10.000 euro, il fermo amministrativo può essere applicato a tutti i veicoli che sono nella disponibilità del debitore.

Quali sono gli effetti del fermo amministrativo?

La prima conseguenza del fermo amministrativo sul veicolo, o ganasce fiscali, è indicata nell’articolo 5, comma 2, DM n. 503/98 che prevede il divieto di circolazione del veicolo. Questa misura è dovuta al fatto che il fermo viene considerato un provvedimento di tipo cautelare volto a tutelare il creditore che dovrebbe ricevere ristoro dalla vendita del mezzo. Tale tesi è sostenuta in diversi provvedimenti giudiziari tra cui l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 25 febbraio 2003 in cui si afferma che il fermo ha natura cautelare e non espropriativa. Tesi confermata dal Tribunale di Novara con sentenza del 9 maggio 2003.

Il veicolo inoltre nel periodo in cui è sottoposto a fermo non può essere cancellato dal PRA, non si può eseguire la rottamazione dello stesso e non può essere esportato. Questo proprio al fine di tutelare il valore del bene.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto, naturalmente il potenziale acquirente nel momento in cui andrà a verificare la situazione del veicolo al PRA scoprirà che sullo stesso c’è il fermo e dovrà sottostare ai limiti. Non potrà a sua volta circolare con lo stesso. Naturalmente pagando quanto dovuto dal debitore principale, potrà liberare il veicolo dai vincoli.

Tra gli obblighi del proprietario vi è quello di custodia, infatti l’articolo 214 del decreto legislativo 285 del 1992 stabilisce che “il proprietario, nominato custode, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio”.

Sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli

Naturalmente se il veicolo circola sebbene sia in fermo amministrativo, vi potranno essere conseguenza molto spiacevoli se si viene sottoposti a controlli da parte delle autorità. Le sanzioni vanno da un minimo di 760 euro a un massimo di 2.500 euro nel caso in cui si verifica un sinistro stradale.

In caso di vendita durante il periodo di preavviso di fermo, quindi prima dell’iscrizione del fermo, potrebbe verificarsi però l’ipotesi di truffa, infatti l’acquirente non poteva essere a conoscenza del fatto che si stava per procedere al fermo, mentre ne era a conoscenza il venditore.

Se ho un sinistro stradale con il veicolo in fermo amministrativo, l’assicurazione paga? No, la copertura assicurativa non è vigente in questi casi.

Cosa fare quando si riceve un fermo amministrativo?

La prima cosa da fare è distinguere tra il preavviso e il fermo vero e proprio, al momento del preavviso, il fermo non è ancora iscritto al PRA, il proprietario può circolare con il veicolo. A questo punto il proprietario del veicolo può pagare quanto dovuto, può contestare il debito e/o la procedura. Ricordiamo che nella notifica devono essere indicate le somme richieste e gli atti a cui le stesse si riferiscono.

Infine, si può chiedere la rateizzazione dell’importo, questa blocca l’iscrizione del fermo amministrativo. In caso di mancato pagamento delle rate, riparte la procedura.

Nel momento in cui in seguito al preavviso non si ottempera ai propri obblighi vi è appunto l’iscrizione.

Per cancellarla è necessario pagare quanto dovuto, grazie al D.Lgs. 98/2017, in seguito al venir meno del fermo amministrativo vi è la cancellazione d’ufficio dello stesso. Questa normativa si applica dal 1° gennaio 2020, ciò implica che per i procedimenti anteriori è necessario porre in essere la vecchia disciplina. In passato era necessario che il debitore proponesse istanza per la cancellazione del fermo attraverso una PEC oppure con raccomandata previo pagamento di un’imposta di bollo di 32 euro.

Ricordiamo che se il debitore non provvede nei termini al pagamento di quanto dovuto o comunque non effettua nessuna azione ( ad esempio il ricorso avverso il provvedimento di fermo), il veicolo potrà essere sottoposto a vendita forzata e le somme saranno nella disponibilità del concessionario ( Agenzia Entrate e Riscossione)