Monitoraggio fiscale: cambia la soglia per la comunicazione antiriciclaggio

riversamento spontaneo

Pubblicato il decreto Semplificazione e porta numerose novità che andranno a impattare nella vita di tutti i giorni di numerosi cittadini. Tra le norme previste vi è una nuova soglia per la comunicazione antiriciclaggio che devono inviare gli intermediari finanziari all’estero al fine di attuare il monitoraggio fiscale.

Monitoraggio fiscale: qual è la nuova soglia prevista nel decreto Semplificazioni?

Detenere patrimoni mobiliari all’estero è uno dei modi che le persone adottano per nascondere il patrimonio ed evitare l’imposizione fiscale. Il livello dell’evasione è però in Italia preoccupante e riguarda soprattutto soggetti che non hanno il sostituto di imposta. Il livello è tale che desta preoccupazioni anche nell’Unione Europea che ha sollecitato più volte l’Italia a una decisa inversione di tendenza e ad attuare misure strategiche più efficienti nel contrasto all’evasione. L’obiettivo dell’Unione Europea è sostenere l’Italia nella ripresa economica attraverso riforme strutturali, ma anche senza dover sempre attendere misure economiche dall’Unione necessarie anche perché le casse dello Stato soffrono la mancata riscossione erariale.

La nuova disciplina del monitoraggio fiscale è contenuta nell’articolo 16 del decreto Semplificazioni. Prevede che le comunicazioni riferite alle operazioni compiute dall’anno 2021 la soglia è fissata a 5.000 euro. In passato la soglia che attivava il monitoraggio fiscale era di 15.000 euro. La comunicazione deve essere effettuata da banche e intermediari finanziari presso i quali i cittadini italiani effettuano l’apertura e tenuta del conto ed è diretta all’Agenzia delle Entrate. In base alla normativa gli intermediari sono tenuti a comunicare tutti i dati relativi a transazioni da e per l’estero, eseguite per conto e in favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazioni e soggetti equiparati.

Quali operazioni sono sottoposte a monitoraggio fiscale?

Una delle novità importanti è rappresentata dal fatto che le comunicazioni devono essere eseguite non solo quando le transazioni avvengono in moneta “reale” ma anche nel caso in cui le stesse avvengano con moneta virtuale.

Tra le operazioni oggetti di comunicazione vi sono:

  • assegni (bancari e postali e strumenti equiparabili);
  • polizze;
  • vaglia postali;
  • carte di credito e altri strumenti di pagamento;
  • qualunque strumento consenta di trasferire e movimentare, anche per via telematica, dei fondi.

Comunicazione non obbligatoria per le operazioni frazionate

Un’altra novità è rappresentata dal fatto che in passato il limite per il monitoraggio fiscale e il relativo obbligo di comunicazione acarico di banche e intermediari era più alto, cioè 15.000 euro, ma tali soggetti dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate le movimentazioni anche se erano frazionate. Ora il limite per le comunicazioni è stato ridotto a 5.000 euro ma non vi è più l’obbligo di comunicare le operazioni frazionate.

La modifica della soglia per il monitoraggio fiscale dei conti all’estero è solo una delle misure intraprese dal Governo e dall’Agenzia delle Entrate al fine di contrastare l’evasione fiscale, la stessa si inserisce nel più ampio campo della lotta all’evasione aperto con la Circolare 21/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2022  in cui sono disposte direttive meticolose per le Direzioni Regionali e Provinciali al fine di adottare un’efficace strategia volta a scovare i grandi evasori, in particolare coloro che applicano schemi frodatori, iniziare una proficua collaborazione con i contribuenti e combattere le frodi fiscali internazionali.