Come si legge lo scontrino parlante della farmacia necessario per la detrazione delle spese sanitarie in fase di dichiarazione dei redditi? Chi acquista farmaci, ai fini della detrazione fiscale, deve accertarsi di documentarne le relative spese attraverso la fattura oppure lo scontrino cosiddetto “parlante”. In questi documenti si deve riportare:
Se manca il codice fiscale di chi provvede all’acquisto, non si può procedere con la detrazione fiscale della relativa spesa. E non è possibile sanare la mancanza del codice fiscale in un momento successivo all’emissione.
Gli acquisti che si possono effettuare in farmacia e che sono ammessi alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi comprendono:
Ecco dunque che negli scontrini parlanti emessi dalla farmacia sono presenti delle abbreviazioni a seconda della tipologia di spesa. Per i medicinali di fascia “A”, con erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), il contribuente non paga nulla o, in alternativa, paga semplicemente il ticket o una quota del prezzo nel caso in cui rifiuti la sostituzione con un farmaco generico. In tal caso, non occorre indicare la qualità e la natura dei farmaci acquistati. Nello scontrino si trovano normalmente le abbreviazioni “Tkt” e “Tick”.
Nel caso di spese dispensate con costo a carico del contribuente (come farmaci, medicinali, etici, fascia “A”, classe “A”, generici, equivalenti), nello scontrino parlante si trova il numero di Aic. Si tratta di un codice identificativo dei medicinali ad uso umano riportante un numero attribuito dall’Agenzia Italiana del Farmaco all’atto dell’autorizzazione dell’immissione in commercio in Italia. Le abbreviazioni che si possono riscontrare sullo scontrino sono “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” e “Cl. A”. Per i medicinali di fascia “C”, che necessitano della prescrizione del medico, l’acquisto è a carico del cittadino che presenta in farmacia la ricetta bianca. Si tratta di farmaci, medicinali, fascia “C”, classe “C”, etici, generici ed equivalenti. Nello scontrino è presente il codice Aic. Le abbreviazioni che si possono trovare sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” e “Cl. C”.
Tre le tipologie di spesa per i medicinali di libera vendita:
La natura di queste spese riguarda i farmaci, i medicinali, la fascia “C bis”, i generici, gli equivalenti e l’automedicazione. Nello scontrino è riportato il codice Aic. Le sigle che possono trovarsi nello scontrino parlante sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” “Otc” e “Automed”.
Per le medicine omeopatiche acquistate in farmacia (farmaci, medicinali e omeopatici), sullo scontrino è presente il numero identificativo univoco. Le sigle che riporta lo scontrino, in questo caso, sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le” e “Omeo”. Le preparazioni geleniche sono considerate farmaci e medicinali. Sullo scontrino la qualità è descritta come “preparazione galenica”, “galenico”, “magistrale” e “officinale”. Le sigle che possono trovarsi sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Galen”, “Gal.”, “Magist.” e “Officin”. I medicinali veterinari devono avere tra le indicazioni il codice Aic. Si tratta di medicinali con natura corrispondente a “veterinaria”, “farmaco veterinario” e “medicinale veterinario”. I relativi codici che si possono trovare sullo scontrino sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Vet”, “Fco Vet.” e “Med Vet”.
Per i farmaci acquistati on line, solo dai siti autorizzati dal ministero della Salute, sono previste le stesse informazioni degli acquisti effettuati nelle farmacie. Tuttavia, non sono presenti ancora dei chiarimenti in merito alla possibilità il documento commerciale non fiscale al posto dello scontrino o della fattura.
Per l’acquisto in farmacia di dispositivi medici di utilizzo comune si fa riferimento alla circolare numero 20 del 2021. Si tratta di bende, cerotti, siringhe, apparecchi acustici, mascherine chirurgiche, provette per feci o per urine, termometri e test di autodiagnosi. In questo caso, per la detrazione fiscale è sufficiente lo scontrino e la prova della marcatura “Ce”. La natura degli acquisti riguarda i dispositivi medici, i dispositivi diagnostici in vitro e gli impiantabili attivi con codice “Ad”. Il documento commerciale deve descrivere il prodotto, contenere la dicitura “marcatura Ce” e il numero del Regolamento o della direttiva Ue di riferimento. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.
Per i dispositivi medici ai fini di diagnosticare il Covid come test sierologici e tamponi rapidi è sufficiente lo scontrino per la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, insieme alla marcatura “Ce” sul dispositivo se non fosse presente sullo scontrino. La natura dei dispositivi è medica e in vitro. Il prodotto acquistato deve riportare la descrizione in chiaro come ad esempio “Test diagnostico Covid-19”, insieme alla marcatura “Ce” e al numero della direttiva europea al quale si riferisce. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.
Per gli altri dispositivi medici è necessario conservare la prova della natura del dispositivo e la marcatura “Ce”. Si tratta di dispositivi medici classificati in questo modo, dispositivi in vitro, dispositivi impiantabili attivi o su misura con codice “PI”. Il prodotto acquistato deve riportare la descrizione in chiaro, insieme alla marcatura “Ce” e al numero della direttiva europea al quale si riferisce. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.
L’acquisto in farmacia può riguardare anche i servizi come, ad esempio:
In tutti questi casi, ai fini della detrazione fiscale, è necessaria la descrizione del tipo di servizio sanitario che viene messo a disposizione della farmacia. Sono ammesse le abbreviazioni sul documento commerciale a patto che risultino di facile comprensione.
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