Cosa fare nel caso in cui il contribuente abbia versato degli acconti nel 2021 e nel 2022 ma non si sia raggiunto il 30% di stato di avanzamento dei lavori per gli interventi rientranti nel superbonus 110%? In generale si può dire che se non si è raggiunta la soglia del 30% di Sal nel 2021, si possono cedere gli acconti del 2022 nel caso in cui la percentuale venga raggiunta. E, dunque, per il primo stato di avanzamento dei lavori del 2022, il contribuente può procedere con la cessione dei crediti di imposta sugli acconti versati nel solo anno 2022.
La casistica riguarda i casi nei quali, per gli interventi del superbonus 110%, il contribuente abbia versato degli acconti nell’anno 2021. Nonostante i versamenti, può capitare che i lavori non raggiungano il primo stato di avanzamento del 30% entro il 31 dicembre 2021. I lavori raggiungono poi la soglia del 30% del primo Sal nell’anno 2022. La rendicontazione da effettuare in questa situazione è la seguente:
Rispetto alla situazione sopra descritta degli acconti e del primo stato di avanzamento dei lavori del superbonus 110%, la cessione del credito di imposta si può esercitare solo per i pagamenti effettuati durante l’anno in corso. In tal caso, si applica il criterio di cassa come chiarito dall’Interpello all’Agenzia delle entrate numero 56 del 2022. In particolare, l’Agenzia delle entrate aveva fornito risposta a un istante che aveva intenzione di avvalersi della cessione del credito di imposta a una banca, avendo versato nell’anno 2021 acconti per i lavori in superbonus 110%.
La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito posto dall’istante si basa su quanto prevede il comma 1 bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio. Nel caso in cui per gli interventi ammessi al superbonus 110% sia prevista l’emissione di stati di avanzamento dei lavori, è possibile esercitare l’opzione di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura “solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”. Nel caso di valutazione dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di lavori a cavallo tra più periodi di imposta con il primo Sal che verrà emesso nell’anno 2022, “è possibile esercitare l’opzione di cessione del credito corrispondente al superbonus 110% solo qualora il predetto Sal si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.
Sul criterio di cassa l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: “Considerato, inoltre, che il Sal emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione della cessione del credito di imposta potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cosiddetto criterio di cassa”.
Peraltro, sugli acconti versati nell’anno 2021, invece, si può usufruire della relativa detrazione fiscale del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta. Eventualmente, si può optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite. A titolo di esempio, se un contribuente ha un Sal del 30% a fine giugno 2022 per lavori in superbonus 110% e per un importo di 10 mila euro, si potrà:
In ogni modo, per gli acconti versati nell’anno 2021 relativi a lavori rientranti nel superbonus 110%, si può scegliere la cessione del credito di imposta per le rate susseguenti non fruite con la detrazione fiscale. In questo caso, però, non si può esercitare l’opzione di scelta dello sconto in fattura. Infatti, il contribuente ha già versato versate nell’anno 2021 le relative fatture emesse dal fornitore. Tuttavia, nella risposta all’Interpello numero 56 del 2022, l’Agenzia delle entrate non ha fornito delucidazioni in merito al fatto il contribuente possa procedere con la cessione dei crediti di imposta delle rate residue della detrazione:
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