Cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura in superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Il prorata Iva suddivide il superbonus 110%: si può applicare lo sconto in fattura solo per la quota relativa all’imponibile. Per la quota di Iva non detraibile gli operatori possono procedere cedendo il credito di imposta ma anche mediante detrazione fiscale. In quest’ultimo caso, come chiarisce l’agenzia, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dalla dichiarazione, infatti, si ottiene la percentuale definitiva ammessa alla detrazione fiscale. Si segue questa procedura anche se si applica l’inversione contabile. A chiarire questo passaggio è il paragrafo 5.6 del documento dell’Agenzia delle entrate. La regola, come chiarisce l’Agenzia delle entrate, si applica ai lavori rientranti nel superbonus a partire dal 22 maggio 2021. Sono altresì esclusi gli altri bonus edilizi che prevedano l’agevolazione fiscale mediante vendita del bonus o sconto in fattura.
Superbonus quando si applica il 110% per la detrazione fiscale? Sconto in fattura limitatamente all’imponibile
Nel documento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, quando l’operatore emette la fattura per i lavori realizzati con agevolazione del superbonus 110%, non risulta di facile determinazione la parte dell’Iva indetraibile a carico del beneficiario.
In tutti questi casi, dunque, l’operatore non dovrà procedere applicando lo sconto in fattura per beneficiare del bonus sulla parte indetraibile. Ma il contribuente dovrà scegliere se vendere il credito di imposta o beneficiare della detrazione fiscale, andando a coprire pure l’Iva indetraibile. Ciò deriva dal fatto che l’Iva indetraibile può essere calcolata con certezza solamente quando si presenta la dichiarazione Iva annuale e non quando si emetta la fattura.
Superbonus 110%, come si procede con il beneficio fiscale ai fini dell’Iva?
Proprio il chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornisce la regola generale da seguire per beneficiare del superbonus 110%. Lo sconto in fattura può essere ottenuto solo sulla parte imponibile dell’importo dell’intervento. Di conseguenza, è necessario considerare l’Iva al netto, che rimane in ogni modo a carico del committente. La quota Iva non detraibile può essere beneficiata mediante detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi oppure ceduta come credito di imposta. In quest’ultimo caso, il credito ceduto copre pure la quota indetraibile dell’Iva, ma il contribuente dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica nei termini previsti dalla normativa.