In questa rapida ma esaustiva guida andremo a sviscerare la questione inerente all’ assegno di invalidità e come funziona per coloro che non lavorano, ed a quanto ammonta ciò che può spettargli. E se vi sono o meno compatibilità con l’ indennità di disoccupazione.
Innanzitutto, vediamo di cosa si tratta quando si parla di assegno di invalidità.
Andiamo subito a precisare che l’assegno ordinario d’invalidità, spettante a chi è in presenza di determinati requisiti contributivi (minimo 5 anni di contributi, di cui 3 nell’ultimo quinquennio), agli invalidi oltre i 2/3, viene ridotto per chi è in possesso di redditi da lavoro.
I suddetti redditi da lavoro sono infatti cumulabili parzialmente con l’assegno d’invalidità ordinario.
Andiamo, di seguito a vedere in quali modalità:
Va aggiunto, a tutto ciò, che la somma dei redditi non può essere inferiore a quella che sarebbe spettante al lavoratore qualora fosse rimasto nei limiti della precedente fascia.
Va inoltre anche considerato che va applicata anche una seconda riduzione se, malgrado la decurtazione, l’assegno resta comunque superiore al trattamento minimo e l’anzianità contributiva risulta inferiore a 40 anni.
Dunque, qualora la persona che percepisce l’assegno ordinario d’invalidità smettesse di lavorare, cosa accade?
Possiamo dire che in tal caso non esiste più un reddito da lavoro che si somma all’assegno, pertanto la prestazione non viene più decurtata, ma sarà per intero.
Occorre, però, prestare attenzione nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, spetti la Naspi, ovvero l’indennità di disoccupazione.
Di fatto, l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione Naspi sono due prestazioni che non possono essere cumulabili tra loro.
Come si è potuto evincere dal precedente paragrafo, l’ assegno ordinario d’invalidità, diversamente dalla pensione d’invalidità civile, non è compatibile con l’indennità di disoccupazione.
Tuttavia, grazie a una nota sentenza della Corte Costituzionale, è possibile, per il disoccupato, fare una scelta tra il sussidio di disoccupazione e l’assegno d’invalidità ordinario.
Il diritto di opzione è un qualcosa che è stato riconosciuto pure da una successiva circolare dell’Inps, attraverso la quale l’istituto si è reso conforme alle previsioni della sentenza della Corte Costituzionale: il lavoratore è, quindi, libero di scegliere il trattamento più conveniente, ovvero tra disoccupazione e invalidità ordinaria. L’opzione è inoltre valida pure per l’indennità di mobilità e per analoghe indennità alla Naspi (come nei casi di Asdi e Dis Coll), in maniera ugualmente incompatibile con l’assegno d’invalidità ordinario.
Questo, dunque è quanto vi fosse di più utile e necessario da sapere in merito alla percezione dell’ assegno di invalidità e alle modalità di percezione, in particolar modo per coloro che non lavorano e/o che sono in disoccupazione.
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